| (Limiti della pubblicità comparativa).
1. La pubblicità comparativa è consentita a condizione che
confronti obiettivamente le caratteristiche essenziali,
pertinenti, verificabili e individuate lealmente di beni o di
servizi concorrenziali e che:
a) non sia ingannevole;
b) non generi confusione sul mercato tra l'utente
della pubblicità e un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, i beni e i servizi dell'utente
della pubblicità e quelli di un concorrente;
c) non causi discredito, denigrazione o disprezzo
di un concorrente o di marchi, denominazioni commerciali,
beni, servizi o attività di un concorrente e non sia
principalmente finalizzata a trarre vantaggio dalla notorietà
di marchi o denominazioni commerciali di un concorrente.
2. La menzione o la riproduzione nella pubblicità dei
risultati delle prove comparative di beni o di servizi,
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effettuate da terzi, è permessa soltanto se il laboratorio che
ha eseguito la prova vi consenta espressamente. Chi intende
avvalersi dei risultati di analisi di laboratori pubblici o
privati ha l'obbligo di comunicarlo preventivamente
all'Autorità di cui all'articolo 4, menzionando il laboratorio
in cui sono state effettuate le analisi. L'Autorità verifica
il possesso da parte del laboratorio di mezzi adeguati per il
compimento delle analisi e l'assenza di connessioni dirette o
indirette con le imprese committenti e può incaricare uno o
più laboratori pubblici appartenenti alle unità sanitarie
locali, all'Istituto nazionale della nutrizione o ad altri
enti pubblici, di ripetere la prova.
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