| (Tutela amministrativa
e giurisdizionale).
1. I compiti previsti dal presente articolo sono
attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
2. Le imprese concorrenti, i consumatori, le loro
associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica
amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri
compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità che siano
inibiti gli atti di pubblicità che eccedano i limiti stabiliti
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all'articolo 2 o la loro continuazione e che ne siano
eliminati gli effetti. L'Autorità può intervenire anche
d'ufficio e può effettuare forme di controllo a campione.
3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione provvisoria della pubblicità in caso di
particolare urgenza. In ogni caso comunica l'apertura
dell'istruttoria all'utente della pubblicità e, se il
committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario
del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni
informazione idonea ad identificarlo.
4. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 2,
l'Autorità dispone che l'utente della pubblicità fornisca
prove sull'esattezza materiale dei dati contenuti nella
pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi
dell'utente della pubblicità e di qualsiasi altra parte nella
procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le
circostanze del caso specifico. L'Autorità verifica che la
prova sia effettuata in laboratori che non abbiano legami di
qualsivoglia natura con l'impresa committente e può incaricare
uno o più laboratori pubblici appartenenti alle unità
sanitarie locali, all'Istituto nazionale della nutrizione o ad
altri enti pubblici, di ripetere la prova.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere
diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per
via radiofonica o televisiva, l'Autorità, prima di provvedere,
richiede il parere del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.
6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con
decisione motivata. Se ritiene che la pubblicità ecceda i
limiti di cui all'articolo 2, accoglie il ricorso vietando la
pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la
continuazione di quella già iniziata, anche in assenza di
prove in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte
dell'utente pubblicitario. Con la decisione di accoglimento
l'Autorità dispone la pubblicazione della pronuncia, anche per
estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione
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di rettifica in modo da impedire che la pubblicità continui a
produrre effetti.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti
sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro
esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per l'adeguamento.
8. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite procedure istruttorie tali da garantire agli
interessati il contraddittorio, la piena cognizione degli atti
e la verbalizzazione.
9. L'utente della pubblicità che non ottempera ai
provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione
degli effetti adottati con la decisione che definisce il
ricorso, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda da cinque a dieci milioni di lire.
10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio
pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al
comma 3 può essere irrogata dall'Autorità la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da due a cinque
milioni di lire.
11. I ricorsi contro le decisioni definitive adottate
dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
12. E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
per gli atti di concorrenza sleale di cui all'articolo 2598
del codice civile.
13. Per l'espletamento dei compiti stabiliti dalla
presente legge il numero dei posti previsti dalla pianta
organica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, è aumentato di venticinque unità. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorità delibera la nuova struttura dei propri
uffici ai sensi del comma 6 dell'articolo 10 della citata
legge n. 287 del 1990.
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