| (Autodisciplina).
1. Le imprese possono richiedere ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina che sia inibita la continuazione di
atti di pubblicità comparativa svolta al di fuori dei limiti
stabiliti all'articolo 2.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di
autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi
dall'adire l'Autorità garante sino alla pronuncia
definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già
proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto
legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la
sospensione del procedimento in attesa della pronuncia
dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte
le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento
per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. Le imprese possono altresì chiedere agli organismi di
autodisciplina un parere preventivo sulla esattezza e
correttezza della propria pubblicità rispetto ai beni prodotti
da imprese concorrenti. Tale parere può essere menzionato
nella pubblicità e può essere indicato nella comunicazione
all'Autorità di cui all'articolo 2. Il parere non è vincolante
per l'Autorità.
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