| (Modifica di norme fiscali).
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 74 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
sostituito dal seguente: "Le spese di pubblicità sono
deducibili per il 90 per cento o nel periodo di imposta in cui
sono state sostenute o per quote costanti nel periodo stesso e
nei due successivi".
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