| (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 8 miliardi in ragione d'anno a
decorrere dall'anno 1996, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 74 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 7 della presente legge.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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