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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2013
DDL0127-0002
Progetto di legge Camera n. 127 - testo presentato - (DDL13-127)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C127. TESTIPDL
...C127.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC127 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La democrazia politica costa.  E
  l'attività politica dei partiti ha un costo.  Voler continuare
  a negare nei fatti tale semplice constatazione è indice di un
  approccio populistico e demagogico della democrazia politica
  che va rifiutato.  E' la stessa Costituzione, con l'articolato
  49, che sancisce e ricorda che ai partiti deve essere
  consentito "concorrere con metodo democratico a determinare la
  politica nazionale".  Occorre perciò provvedere ad attuare
  concretamente il dettato costituzionale.
     Questa proposta di legge, pertanto, intende dare efficacia
  a tale esigenza tenendo conto di tre criteri di fondo.
     In primo luogo, occorre introdurre forme di sostegno che
  rispettino con pienezza, senza artificiosi aggiramenti, la
  volontà dei cittadini che, col  referendum  del 28 maggio
  1993, hanno voluto abrogare il finanziamento pubblico.
     In secondo luogo si deve tener conto che i giudici di
  "Tangentopoli" hanno scoperchiato un sistema di corruzione che
  è stato, in qualche misura, reso possibile dall'assenza di
  statuti e bilanci di partito chiari e controllabili.  Gli
  illeciti sul decaduto provvedimento sul finanziamento
  pubblico, di fatto, coprivano infatti anche forme di
  illegalità che non sarebbero potute accadere se vi fossero
 
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  stati obblighi di scritture contabili non eludibili come, né
  più né meno, il codice civile stabilisce per le società
  commerciali.
     In terzo luogo è necessario articolare il sostegno
  dell'attività politica in modo federalista sulla base di una
  gestione regionale delle risorse individuate.  Ciò potrà
  contribuire ad avvicinare la politica ai cittadini e i partiti
  ai loro punti di riferimento locali radicati nelle esigenze
  della popolazione.
     L'articolato di questa proposta di legge è dunque
  strutturato sulle seguenti tre modalità.
     1) Obbligo di statuti chiari, bilanci trasparenti e
  verificabili da controllori esterni, scritture contabili
  parificate a quelle delle società commerciali (articoli 1, 2,
  3, 4, 5) prevedendo un'Autorità che controlla le agevolazioni
  di sostegno all'attività politica (articolo 11).
     2.  Ai partiti non vengono erogati fondi in denaro, ma
  servizi e opportunità di informazione.  In questo modo avviene
  uno spostamento non indifferente: il principio di sostegno
  democratico ha al suo centro l'attività politica e non il
  partito.  Gli strumenti pratici e concreti sono individuati
  negli articoli 6, 7, 8 e 9.
     3) In sede di dichiarazione IRPEF i cittadini hanno la
  facoltà di detrarre dal reddito imponibile le erogazioni in
  denaro compiute a favore dei partiti, fino al massimo di lire
  15.000.000 (articolo 10).  E' con questo tipo di
  autofinanziamento defiscalizzabile, libero e personale che si
  deve prevalentemente attuare la forma moderna e trasparente di
  sostegno ai partiti e all'attività politica.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-127 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0127 TOTPAG=0008 TOTDOC=0015 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=012700 00 FASCIDC=13DDL0127 SORTNAV=0012700 000 00000 ZZDDLC127 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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