| Onorevoli Colleghi! - La democrazia politica costa. E
l'attività politica dei partiti ha un costo. Voler continuare
a negare nei fatti tale semplice constatazione è indice di un
approccio populistico e demagogico della democrazia politica
che va rifiutato. E' la stessa Costituzione, con l'articolato
49, che sancisce e ricorda che ai partiti deve essere
consentito "concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale". Occorre perciò provvedere ad attuare
concretamente il dettato costituzionale.
Questa proposta di legge, pertanto, intende dare efficacia
a tale esigenza tenendo conto di tre criteri di fondo.
In primo luogo, occorre introdurre forme di sostegno che
rispettino con pienezza, senza artificiosi aggiramenti, la
volontà dei cittadini che, col referendum del 28 maggio
1993, hanno voluto abrogare il finanziamento pubblico.
In secondo luogo si deve tener conto che i giudici di
"Tangentopoli" hanno scoperchiato un sistema di corruzione che
è stato, in qualche misura, reso possibile dall'assenza di
statuti e bilanci di partito chiari e controllabili. Gli
illeciti sul decaduto provvedimento sul finanziamento
pubblico, di fatto, coprivano infatti anche forme di
illegalità che non sarebbero potute accadere se vi fossero
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stati obblighi di scritture contabili non eludibili come, né
più né meno, il codice civile stabilisce per le società
commerciali.
In terzo luogo è necessario articolare il sostegno
dell'attività politica in modo federalista sulla base di una
gestione regionale delle risorse individuate. Ciò potrà
contribuire ad avvicinare la politica ai cittadini e i partiti
ai loro punti di riferimento locali radicati nelle esigenze
della popolazione.
L'articolato di questa proposta di legge è dunque
strutturato sulle seguenti tre modalità.
1) Obbligo di statuti chiari, bilanci trasparenti e
verificabili da controllori esterni, scritture contabili
parificate a quelle delle società commerciali (articoli 1, 2,
3, 4, 5) prevedendo un'Autorità che controlla le agevolazioni
di sostegno all'attività politica (articolo 11).
2. Ai partiti non vengono erogati fondi in denaro, ma
servizi e opportunità di informazione. In questo modo avviene
uno spostamento non indifferente: il principio di sostegno
democratico ha al suo centro l'attività politica e non il
partito. Gli strumenti pratici e concreti sono individuati
negli articoli 6, 7, 8 e 9.
3) In sede di dichiarazione IRPEF i cittadini hanno la
facoltà di detrarre dal reddito imponibile le erogazioni in
denaro compiute a favore dei partiti, fino al massimo di lire
15.000.000 (articolo 10). E' con questo tipo di
autofinanziamento defiscalizzabile, libero e personale che si
deve prevalentemente attuare la forma moderna e trasparente di
sostegno ai partiti e all'attività politica.
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