| (Finalità della legge).
1. La presente legge ha le seguenti finalità:
a) rendere effettivo il diritto dei cittadini,
sancito dall'articolo 49 della Costituzione, di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale;
b) garantire la trasparenza, la correttezza e la
legalità delle vicende patrimoniali e contabili delle
organizzazioni politiche per l'adempimento dei loro fini
istituzionali;
c) consentire un migliore svolgimento
dell'attività politica.
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