| (Destinatari delle agevolazioni).
1. Sono organizzazioni politiche, ai fini
dell'applicazione della presente legge, tutte le
organizzazioni, comunque denominate, che rispondano ai
requisiti di cui all'articolo 1 e che siano complessivamente
rappresentate alla Camera dei deputati o al Senato della
Repubblica da almeno dieci eletti che dichiarino sotto la
propria responsabilità di appartenere all'organizzazione
politica o partito.
2. La dichiarazione deve essere fatta ad inizio
legislatura e non può essere modificata per tutta la durata
della legislatura stessa, pena il venir meno del
riconoscimento di cui al comma 1.
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