| (Statuto).
1. Le organizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 approvano
uno statuto, redatto per atto pubblico, che garantisca un
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ordinamento a base democratica e sia conforme alle
disposizioni contenute nella presente legge.
2. Gli statuti sono depositati, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso
l'Autorità garante di cui all'articolo 11, che ne verifica la
compatibilità con l'ordinamento democratico e la conformità
alla presente legge, entro i successivi novanta giorni.
3. Qualora l'Autorità garante ravvisi la mancanza, nello
statuto, dei requisiti di cui alla presente legge, invita le
organizzazioni ad apportarvi le opportune modifiche entro
sessanta giorni. Scaduto tale termine senza che sia stato
modificato lo statuto, l'Autorità garante dispone la
sospensione dell'applicazione della presente legge nei
confronti dell'organizzazione inadempiente.
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