Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2018
DDL0127-0007
Progetto di legge Camera n. 127 - testo presentato - (DDL13-127)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C127. TESTIPDL
...C127.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 5 Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC127 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Bilanci e controlli).
     1.  I segretari politici o amministrativi delle
  organizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 o l'organo
  competente per statuto, provvedono a far pubblicare entro il
  31 marzo di ogni anno, a spese dello Stato, su due quotidiani
  a diffusione nazionale, il bilancio finanziario preventivo e
  consuntivo dell'organizzazione.
     2.  Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni
  di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in
  quanto applicabili.  Nello stato patrimoniale devono essere,
  comunque, indicate tutte le voci previste nell'articolo 2424
  del codice civile.  Tutte le operazioni economiche devono
  risultare da apposite scritture contabili.  Si applicano alle
  organizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 le disposizioni
  sulle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e
  seguenti del codice civile.
     3.  Nella relazione allegata al bilancio devono essere
  indicate analiticamente le proprietà immobiliari e le
  eventuali partecipazioni a società commerciali ed ogni singola
  spesa ed entrata, oltre alla ripartizione tra organi centrali
  e periferici dei beni patrimoniali.  Devono essere indicate,
  inoltre, tutte le contribuzioni in denaro superiori a cinque
  milioni di lire, specificando la fonte della contribuzione ed
  il motivo.
     4.  Le norme di sostegno all'attività politica contenute
  nella presente legge non si applicano nei confronti delle
  organizzazioni che presentino bilanci preventivi e consuntivi
  di competenza che non siano chiusi in pareggio.
     5.  Al bilancio deve essere allegata una certificazione
  redatta da un collegio di revisori dei conti composto da tre
  membri, iscritti agli albi professionali dei ragionieri o dei
  dottori commercialisti, scelti mediante sorteggio effettuato
  dall'organo di direzione nazionale degli ordini professionali
  ai quali appartengono.  Si applicano al collegio dei revisori,
  in quanto compatibili, le norme del codice civile relative al
  collegio sindacale delle società di capitali.
 
                               Pag. 6
 
     6.  I revisori dei conti:
         a)  verificano periodicamente la regolare tenuta
  dei libri contabili;
         b)  verificano la corrispondenza dello stato
  patrimoniale, del conto economico e consuntivo finanziario
  alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
         c)  procedono ad ispezioni e controlli, anche
  singolarmente e senza preavviso, redigendo apposito
  verbale.
     7.  Le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano anche
  alle articolazioni regionali, delle organizzazioni politiche o
  dei partiti, che godano di autonomia finanziaria.
     8.  I bilanci con le relazioni di accompagnamento sono
  pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-127 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0127 TOTPAG=0008 TOTDOC=0015 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=012700 00 FASCIDC=13DDL0127 SORTNAV=0012700 000 00000 ZZDDLC127 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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