| (Bilanci e controlli).
1. I segretari politici o amministrativi delle
organizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 o l'organo
competente per statuto, provvedono a far pubblicare entro il
31 marzo di ogni anno, a spese dello Stato, su due quotidiani
a diffusione nazionale, il bilancio finanziario preventivo e
consuntivo dell'organizzazione.
2. Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni
di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in
quanto applicabili. Nello stato patrimoniale devono essere,
comunque, indicate tutte le voci previste nell'articolo 2424
del codice civile. Tutte le operazioni economiche devono
risultare da apposite scritture contabili. Si applicano alle
organizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 le disposizioni
sulle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile.
3. Nella relazione allegata al bilancio devono essere
indicate analiticamente le proprietà immobiliari e le
eventuali partecipazioni a società commerciali ed ogni singola
spesa ed entrata, oltre alla ripartizione tra organi centrali
e periferici dei beni patrimoniali. Devono essere indicate,
inoltre, tutte le contribuzioni in denaro superiori a cinque
milioni di lire, specificando la fonte della contribuzione ed
il motivo.
4. Le norme di sostegno all'attività politica contenute
nella presente legge non si applicano nei confronti delle
organizzazioni che presentino bilanci preventivi e consuntivi
di competenza che non siano chiusi in pareggio.
5. Al bilancio deve essere allegata una certificazione
redatta da un collegio di revisori dei conti composto da tre
membri, iscritti agli albi professionali dei ragionieri o dei
dottori commercialisti, scelti mediante sorteggio effettuato
dall'organo di direzione nazionale degli ordini professionali
ai quali appartengono. Si applicano al collegio dei revisori,
in quanto compatibili, le norme del codice civile relative al
collegio sindacale delle società di capitali.
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6. I revisori dei conti:
a) verificano periodicamente la regolare tenuta
dei libri contabili;
b) verificano la corrispondenza dello stato
patrimoniale, del conto economico e consuntivo finanziario
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) procedono ad ispezioni e controlli, anche
singolarmente e senza preavviso, redigendo apposito
verbale.
7. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano anche
alle articolazioni regionali, delle organizzazioni politiche o
dei partiti, che godano di autonomia finanziaria.
8. I bilanci con le relazioni di accompagnamento sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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