| (Sedi regionali).
1. I comuni capoluogo delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali le organizzazioni
di cui agli articoli 1 e 2 abbiano una rappresentanza
istituzionale, deliberano che locali del proprio patrimonio
immobiliare siano destinati a tali organizzazioni, a
condizioni agevolate e garantendo una parità di trattamento in
proporzione alla loro consistenza, affinché esse vi possano
costituire le proprie sedi regionali e provinciali. Tali sedi
dovranno essere fornite di tutti gli accorgimenti idonei a
renderle ecologicamente compatibili, sia per quanto attiene
alla salubrità dell'ambiente interno ed esterno, sia per
quanto riguarda il contenimento dei consumi energetici e lo
smaltimento, differenziato alla fonte, dei rifiuti.
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