| (Locali per iniziative pubbliche).
1. I comuni capoluogo della regione o delle province
autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti ad assicurare
altresì la disponibilità, a titolo gratuito, di locali per lo
svolgimento di congressi, convenzioni ed altre iniziative
pubbliche delle organizzazioni politiche e sono tenuti ad
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emanare, su tale materia, appositi regolamenti entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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