| (Erogazioni liberali in denaro).
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
" l-bis) le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di lire 15.000.000, a favore di associazioni
politiche ai sensi delle disposizioni vigenti sul sostegno
pubblico all'attività politica".
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