| (Autorità garante).
1. E' istituita l'Autorità garante per lo svolgimento
delle attività delle organizzazioni politiche. I presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
d'intesa tra loro, nominano ogni sei anni i cinque membri
titolari dell'ufficio, tra i professori ordinari in materie
giuridiche ed i magistrati. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri è stabilita un'indennità per
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l'esercizio di tali funzioni. I componenti dell'Autorità
garante non possono essere nominati più di una volta.
2. L'Autorità svolge compiti di controllo sulla conformità
alla presente legge dei comportamenti delle organizzazioni
politiche; decide in via definitiva, e salve le competenze
dell'autorità giurisdizionale amministrativa, tutti i ricorsi
relativi all'applicazione della presente legge.
3. L'Autorità, nel caso in cui riscontri gravi o ripetute
irregolarità ovvero non ottenga le informazioni richieste da
parte delle organizzazioni politiche, sospende, d'intesa con i
Presidenti dei due rami del Parlamento, in tutto o in parte,
le agevolazioni di cui alla presente legge.
4. L'autorità svolge i suoi compiti in base ad apposite
regole stabilite dai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.
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