| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, nel biennio 1996-1997, si provvede con le minori spese
conse-guenti all'abrogazione delle norme di cui all'articolo
13. Per gli anni successivi, alla determinazione del fondo si
provvede in sede di legge finanziaria a norma dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto
1988, n. 362.
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