| (Abrogazioni).
1. Sono abrogate, salvo quanto disposto dal comma 2 del
presente articolo, le leggi 2 maggio 1974, n. 195, 18 novembre
1981, n. 659, e 8 agosto 1985, n. 413.
2. Restano in vigore, in quanto compatibili con la
presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 7 della
citata legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della citata legge 18
novembre 1981, n. 659.
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