| 1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, la coltivazione a fini di commercio,
l'acquisto, la produzione e la vendita di cannabis indica
e prodotti da essa derivati sono soggetti ad
autorizzazione.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentite le
competenti Commissioni parlamentari e le regioni, sono
disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca
delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli
conseguenti, nonché le caratteristiche dei prodotti destinati
alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi
autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul
territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il
consumo delle sostanze.
3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve
essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la
salute.
4. E' vietata la vendita di cannabis indica e dei
prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.
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