| 1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all'articolo 1,
la coltivazione, l'acquisto, la produzione, la vendita e la
cessione di cannabis indica e prodotti da essa derivati
è punita ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Non è punibile la coltivazione per uso personale di
cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli
quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il
destinatario sia un minore di anni sedici.
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