| 1. Entro il mese di marzo, a partire dall'anno successivo
a quello di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento
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una relazione sullo stato di attuazione della stessa e sui
suoi effetti, con particolare riferimento:
a) all'andamento delle vendite al minuto di
prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole
regioni con particolare riguardo alle realtà metropolitane;
b) alle fasce di età dei consumatori;
c) al rapporto fra l'uso di cannabis indica
e suoi derivati ed il consumo di alcoolici e sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) agli effetti per la salute rilevati in
conseguenza del consumo di cannabis indica e prodotti da
essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative
e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con
i Paesi che producono cannabis indica ed all'incidenza
di essi sull'economia di tali Stati;
f) all'eventuale persistenza del mercato
clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge
ed alle relative caratteristiche.
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