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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2035
DDL0129-0002
Progetto di legge Camera n. 129 - testo presentato - (DDL13-129)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C129. TESTIPDL
...C129.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC129 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Con il  referendum  popolare
  del 18 aprile 1993 sono state abrogate le sanzioni penali per
  i consumatori di droghe previste dall'articolo 76 del testo
  unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
  e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
  relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Inalterato
  è però rimasto l'apparato sanzionatorio di natura
  amministrativa previsto dall'articolo 75 del citato testo
  unico.
     E' evidente che i due articoli citati, entrambi derivati
  dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, rispondono alla medesima
  ispirazione tanto da essere stati congegnati l'uno come la
  prosecuzione dell'altro (il comma 12 dell'articolo 75, nella
  sua parte abrogata a seguito della pronuncia referendaria,
  prevedeva il passaggio per automatismo da un regime
  sanzionatorio all'altro).  Va inoltre ricordato che la natura
  stessa delle sanzioni non mutava sostanzialmente, prevedendosi
  nell'uno come nell'altro caso una congerie di divieti e di
  limitazioni alla libertà personale fatta di sospensioni della
  patente di guida e simili.
     L'ispirazione della legge 26 giugno 1990, n. 162, è stata
  efficacemente qualificata con l'espressione della "illusione
  repressiva", la convinzione cioè che l'esplicitazione di un
  divieto potesse in qualche modo arginare la diffusione del
  consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope.  L'esperienza
  dei primi anni di applicazione della nuova normativa
  repressiva del consumo ha confutato quella ispirazione,
  evidenziandone la natura illusoria.  Il  referendum
 
                               Pag. 2
 
  popolare è quindi intervenuto a depurare la normativa dalle
  previsioni maggiormente afflittive dei consumatori di sostanze
  stupefacenti o psicotrope.
     Ma, se i  referendum  popolari esprimono anche linee
  di indirizzo per successivi interventi del legislatore,
  occorre prendere atto, come si è fatto alla Prima conferenza
  nazionale sulle tossicodipendenze svoltasi nel giugno del 1993
  a Palermo, che in discussione è l'intero impianto repressivo
  del consumo di droghe.
     Nuove politiche si vanno sperimentando, soprattutto in
  Europa, volte a promuovere strategie di "riduzione del danno"
  che l'assunzione di droghe produce sul consumatore così come
  sul contesto sociale che lo circonda.  Il consumatore, e, in
  modo particolare, il consumatore tossicodipendente, diventa il
  centro di una rete di interventi e di politiche sociali che
  mirano innanzitutto a tutelarne la salute e le condizioni di
  vita.
     In questo quadro ci sembra non rinviabile l'adeguamento
  della normativa risultante dal  referendum  alla opzione
  di fondo che in esso si è espressa.  Per questo proponiamo il
  superamento completo del regime sanzionatorio del consumo di
  droghe.
     I promotori del  referendum  ebbero una legittima
  preoccupazione nell'inserire nel quesito anche le sanzioni
  amministrative.  Era lecito temere una censura riguardo a
  princìpi di carattere generale contenuti nelle convenzioni
  internazionali sull'argomento.  Infatti, la convenzione unica
  del 1988 (Convenzione di Vienna), al suo articolo 3, paragrafo
  2, recita che "ciascuna Parte adotterà le misure necessarie
  per considerare un reato penale sotto la sua legge nazionale
  (...) il possesso, l'acquisto o la coltivazione di droghe
  stupefacenti per il consumo personale".  Ma tutto ciò viene
  esplicitamente subordinato "ai princìpi costituzionali" ed ai
  "concetti fondamentali del sistema legislativo".  A ciò si
  aggiunga che l'articolo 31 della citata convenzione unica
  consente gli emendamenti degli Stati membri, lasciando ampio
  margine per un'adesione critica ai suoi enunciati generali.
     A margine di queste considerazioni, va ricordato che il
  Parlamento è sovrano nelle sue determinazioni di diritto
  interno, che si nutrono della medesima fonte di legittimazione
  di qualsiasi convenzione sottoposta a legge di ratifica.
     Va peraltro sottolineato che un processo di revisione
  delle politiche repressive nei confronti del consumo va
  diffondendosi nei Paesi più disparati della comunità
  internazionale: valgano per tutti i casi della Germania - per
  lungo tempo considerato lo Stato europeo con la politica più
  severa nei confronti dei consumatori - e della Colombia - a
  lungo assoggettata agli indirizzi repressivi
  dell'amministrazione statunitense - le cui rispettive corti
  costituzionali, con recenti sentenze, hanno depenalizzato il
  possesso per uso personale di derivati da canapa indiana e,
  nel caso della Colombia, anche di altre sostanze
  stupefacenti.
     La presente proposta di legge mira, all'articolo 1, a
  cancellare le sanzioni amministrative per l'uso personale di
  sostanze stupefacenti, riaffermando una generale previsione di
  non punibilità per l'uso personale di sostanze stupefacenti o
  psicotrope, specificandosi, oltre all'acquisita non punibilità
  delle fattispecie di importazione, acquisto e detenzione, la
  non punibilità della coltivazione di droghe leggere per uso
  personale, raccogliendo l'indicazione della citata convenzione
  unica che considera alla stessa stregua queste condotte.
     L'articolo 2 mira a riformulare l'articolo 121 del citato
  testo unico, prevedendo, con il nuovo comma 1, la segnalazione
  ai servizi dei consumatori di sostanze stupefacenti cosiddette
  "pesanti".
 
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