| Onorevoli Colleghi! - Con il referendum popolare
del 18 aprile 1993 sono state abrogate le sanzioni penali per
i consumatori di droghe previste dall'articolo 76 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Inalterato
è però rimasto l'apparato sanzionatorio di natura
amministrativa previsto dall'articolo 75 del citato testo
unico.
E' evidente che i due articoli citati, entrambi derivati
dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, rispondono alla medesima
ispirazione tanto da essere stati congegnati l'uno come la
prosecuzione dell'altro (il comma 12 dell'articolo 75, nella
sua parte abrogata a seguito della pronuncia referendaria,
prevedeva il passaggio per automatismo da un regime
sanzionatorio all'altro). Va inoltre ricordato che la natura
stessa delle sanzioni non mutava sostanzialmente, prevedendosi
nell'uno come nell'altro caso una congerie di divieti e di
limitazioni alla libertà personale fatta di sospensioni della
patente di guida e simili.
L'ispirazione della legge 26 giugno 1990, n. 162, è stata
efficacemente qualificata con l'espressione della "illusione
repressiva", la convinzione cioè che l'esplicitazione di un
divieto potesse in qualche modo arginare la diffusione del
consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'esperienza
dei primi anni di applicazione della nuova normativa
repressiva del consumo ha confutato quella ispirazione,
evidenziandone la natura illusoria. Il referendum
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popolare è quindi intervenuto a depurare la normativa dalle
previsioni maggiormente afflittive dei consumatori di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Ma, se i referendum popolari esprimono anche linee
di indirizzo per successivi interventi del legislatore,
occorre prendere atto, come si è fatto alla Prima conferenza
nazionale sulle tossicodipendenze svoltasi nel giugno del 1993
a Palermo, che in discussione è l'intero impianto repressivo
del consumo di droghe.
Nuove politiche si vanno sperimentando, soprattutto in
Europa, volte a promuovere strategie di "riduzione del danno"
che l'assunzione di droghe produce sul consumatore così come
sul contesto sociale che lo circonda. Il consumatore, e, in
modo particolare, il consumatore tossicodipendente, diventa il
centro di una rete di interventi e di politiche sociali che
mirano innanzitutto a tutelarne la salute e le condizioni di
vita.
In questo quadro ci sembra non rinviabile l'adeguamento
della normativa risultante dal referendum alla opzione
di fondo che in esso si è espressa. Per questo proponiamo il
superamento completo del regime sanzionatorio del consumo di
droghe.
I promotori del referendum ebbero una legittima
preoccupazione nell'inserire nel quesito anche le sanzioni
amministrative. Era lecito temere una censura riguardo a
princìpi di carattere generale contenuti nelle convenzioni
internazionali sull'argomento. Infatti, la convenzione unica
del 1988 (Convenzione di Vienna), al suo articolo 3, paragrafo
2, recita che "ciascuna Parte adotterà le misure necessarie
per considerare un reato penale sotto la sua legge nazionale
(...) il possesso, l'acquisto o la coltivazione di droghe
stupefacenti per il consumo personale". Ma tutto ciò viene
esplicitamente subordinato "ai princìpi costituzionali" ed ai
"concetti fondamentali del sistema legislativo". A ciò si
aggiunga che l'articolo 31 della citata convenzione unica
consente gli emendamenti degli Stati membri, lasciando ampio
margine per un'adesione critica ai suoi enunciati generali.
A margine di queste considerazioni, va ricordato che il
Parlamento è sovrano nelle sue determinazioni di diritto
interno, che si nutrono della medesima fonte di legittimazione
di qualsiasi convenzione sottoposta a legge di ratifica.
Va peraltro sottolineato che un processo di revisione
delle politiche repressive nei confronti del consumo va
diffondendosi nei Paesi più disparati della comunità
internazionale: valgano per tutti i casi della Germania - per
lungo tempo considerato lo Stato europeo con la politica più
severa nei confronti dei consumatori - e della Colombia - a
lungo assoggettata agli indirizzi repressivi
dell'amministrazione statunitense - le cui rispettive corti
costituzionali, con recenti sentenze, hanno depenalizzato il
possesso per uso personale di derivati da canapa indiana e,
nel caso della Colombia, anche di altre sostanze
stupefacenti.
La presente proposta di legge mira, all'articolo 1, a
cancellare le sanzioni amministrative per l'uso personale di
sostanze stupefacenti, riaffermando una generale previsione di
non punibilità per l'uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope, specificandosi, oltre all'acquisita non punibilità
delle fattispecie di importazione, acquisto e detenzione, la
non punibilità della coltivazione di droghe leggere per uso
personale, raccogliendo l'indicazione della citata convenzione
unica che considera alla stessa stregua queste condotte.
L'articolo 2 mira a riformulare l'articolo 121 del citato
testo unico, prevedendo, con il nuovo comma 1, la segnalazione
ai servizi dei consumatori di sostanze stupefacenti cosiddette
"pesanti".
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