| 1. L'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 75. - (Non punibilità). - 1. Non è punibile
chiunque, per farne uso personale, importa, acquista o
comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alle tabelle I e III previste dall'articolo 14.
2. Non è punibile chiunque, per farne uso personale,
importa, acquista, coltiva o comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV di cui
all'articolo 14".
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