| 1. L'articolo 121 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è
sostituito dal seguente:
"Art. 121. - (Segnalazioni al servizio pubblico per le
tossicodipendenze). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo
73, chiunque importa, acquista o detiene sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste
dall'articolo 14, è segnalato al servizio pubblico per le
tossicodipendenze competente per territorio.
2. L'autorità giudiziaria, quando venga a conoscenza
di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo
14, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le
tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze,
nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di chiamare
la persona segnalata per la definizione di un programma
terapeutico e socio-riabilitativo".
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