| Onorevoli Colleghi! - La Costituzione, all'articolo 45,
stabilisce che "la Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il
carattere e le finalità".
Le società cooperative, quindi, sono la forma giuridica
che necessariamente devono assumere le imprese che hanno scopo
mutualistico (articolo 2511 del codice civile): è nel concetto
di mutualità l'elemento differenziatore delle società
cooperative dagli altri tipi di società previsti dal nostro
ordinamento per le quali lo scopo sociale è il conseguimento
di utili.
Lo scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative si
propone, invece, di fornire direttamente ai membri della
organizzazione sociale beni, servizi ed occasioni di lavoro, a
condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
Il socio di cooperativa realizza, quindi, il proprio
vantaggio direttamente attraverso la partecipazione
all'attività sociale e non al capitale della impresa.
La struttura concettuale della cooperazione e il suo alto
valore etico hanno determinato gli ordinamenti giuridici,
compreso il nostro, a prevedere che il movimento cooperativo
fosse meritevole di assistenza, tutela e promozione per la
realizzazione del fine sociale.
E, poiché, lo Stato ha solennemente affermato, con la
Carta fondamentale, il riconoscimento della funzione sociale
della cooperazione, ha previsto conseguentemente che
attraverso il sistema pubblico vengano erogate alle società
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cooperative prestazioni consistenti in contributi,
finanziamenti, agevolazioni fiscali e tributarie, o di altra
natura.
In correlazione a questa notevole entità di norme
favorevoli, è attribuita allo Stato la potestà di esercitare
gli "opportuni controlli", così come indicato anche
dall'articolo 45 della Costituzione; la legge, quindi,
prescrive che le società cooperative siano sottoposte alla
vigilanza, alle autorizzazioni e agli altri controlli
opportunamente previsti.
In ottemperanza quindi a tale esigenza il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni, ha stabilito che gli
enti cooperativi siano sottoposti ad adeguata vigilanza che si
attua attraverso ispezioni ordinarie e straordinarie (articolo
2).
Senonché lo stesso decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, ha poi previsto che
le ispezioni ordinarie siano eseguite di regola dalle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo debitamente riconosciute (articolo
3) e il successivo articolo 4 ha stabilito che le predette
associazioni nazionali "sono competenti ad esercitare la
vigilanza sugli enti cooperativi ad essi aderenti".
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
citato ha, quindi, investito le associazioni (che si
configurano come associazioni di carattere privato secondo
l'articolo 12 del codice civile) di una importantissima
funzione di carattere pubblico.
Di fatto, quindi, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è rimasto titolare di una competenza alla
vigilanza solo residuale, esercitata attraverso le ispezioni
straordinarie, ogni qualvolta se ne presenta la necessità, e
attraverso le ispezioni ordinarie alle sole cooperative che
non hanno aderito ad alcuna delle associazioni nazionali.
Così, conferendo tale delicato potere alle associazioni,
queste ultime esercitano la funzione di vigilanza non tanto e
non solo sulla osservanza e la persistenza dei requisiti per
far parte della associazione stessa, ma anche e soprattutto
sul fine mutualistico delle stesse cooperative associate: è di
tutta evidenza che la cosidetta cooperazione spuria (quella
cioè che non persegue fini mutualistici e che dovrebbe essere
espulsa dalla associazione) spesso viene da quest'ultima
protetta: basti considerare che la espulsione della
cooperativa comporta l'automatico depauperamento della
associazione stessa.
Dall'altro lato il sistema di controllo delle cooperative
attuato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
basato su poche decine di ispezioni straordinarie all'anno e
da un servizio ispettivo inesistente, non consente in alcun
modo allo Stato di svolgere la necessaria funzione di
vigilanza.
Risulta del tutto evidente da quanto esposto che i
fenomeni di distorsione del fine mutualistico nella impresa
cooperativa (considerato l'elevato numero degli enti
cooperativi in Italia: circa 150 mila) ha determinato negli
ultimi anni notevoli distorsioni non solo nel mercato, ma
nelle regole stesse della libera concorrenza.
Le conseguenze sono così riassumibili:
migliaia di soci truffati o che non hanno ottenuto il
bene per cui avevano sborsato ingenti somme;
centinaia di cooperative fantasma o non operanti;
ingenti somme erogate a società cooperative dal sistema
pubblico andate disperse o indebitamente percepite;
distorsioni nella economia reale e nella libertà di
intrapresa e nella libera concorrenza;
innumerevoli iniziative cooperativistiche abortite o
finite in lunghe e defatiganti procedure liquidatorie nelle
quali tutti hanno modo di perdere: le banche, la produzione, i
soci, la fiducia nel sistema pubblico;
notevole allarme sociale per i riflessi di natura penale
degli accadimenti legati alla cooperazione.
Di tali effetti negativi in Italia negli ultimi tempi sono
piene le cronache e, purtroppo, i loro riflessi sulla economia
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reale sono ancora evidentissimi, specialmente per il settore
pubblico che ha concesso al sistema cooperativo le
agevolazioni previste dalla legge in virtù del fine
mutualistico che di fatto il più delle volte è da ritenersi
solo presunto.
Non è più procrastinabile, in conclusione, una revisione
normativa che riconduca nel sistema pubblico la vigilanza
sugli enti cooperativi, esaustiva non solo degli aspetti
mutualistici ma anche gestionali, assicurativi e fiscali che
solo se esercitata
nelle forme e da organi statali può offrire le dovute
garanzie.
Alle associazioni dovrà restare l'altra attribuzione, di
natura privatistica, della rappresentanza, assistenza e tutela
e ovviamente il controllo dei requisiti per la adesione degli
enti cooperativi alla associazione stessa.
Si sottopone, quindi, alla Vostra attenzione l'allegata
proposta di legge, la quale non comporta alcuna spesa
aggiuntiva a carico del bilancio dello Stato, che anzi ne avrà
benefìci in conseguenza della diversa destinazione dei
contributi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato più volte citato.
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