Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2039
DDL0130-0002
Progetto di legge Camera n. 130 - testo presentato - (DDL13-130)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C130. TESTIPDL
...C130.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC130 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La Costituzione, all'articolo 45,
  stabilisce che "la Repubblica riconosce la funzione sociale
  della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
  speculazione privata.
     La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
  più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il
  carattere e le finalità".
     Le società cooperative, quindi, sono la forma giuridica
  che necessariamente devono assumere le imprese che hanno scopo
  mutualistico (articolo 2511 del codice civile): è nel concetto
  di mutualità l'elemento differenziatore delle società
  cooperative dagli altri tipi di società previsti dal nostro
  ordinamento per le quali lo scopo sociale è il conseguimento
  di utili.
     Lo scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative si
  propone, invece, di fornire direttamente ai membri della
  organizzazione sociale beni, servizi ed occasioni di lavoro, a
  condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
     Il socio di cooperativa realizza, quindi, il proprio
  vantaggio direttamente attraverso la partecipazione
  all'attività sociale e non al capitale della impresa.
     La struttura concettuale della cooperazione e il suo alto
  valore etico hanno determinato gli ordinamenti giuridici,
  compreso il nostro, a prevedere che il movimento cooperativo
  fosse meritevole di assistenza, tutela e promozione per la
  realizzazione del fine sociale.
     E, poiché, lo Stato ha solennemente affermato, con la
  Carta fondamentale, il riconoscimento della funzione sociale
  della cooperazione, ha previsto conseguentemente che
  attraverso il sistema pubblico vengano erogate alle società
 
                               Pag. 2
 
  cooperative prestazioni consistenti in contributi,
  finanziamenti, agevolazioni fiscali e tributarie, o di altra
  natura.
     In correlazione a questa notevole entità di norme
  favorevoli, è attribuita allo Stato la potestà di esercitare
  gli "opportuni controlli", così come indicato anche
  dall'articolo 45 della Costituzione; la legge, quindi,
  prescrive che le società cooperative siano sottoposte alla
  vigilanza, alle autorizzazioni e agli altri controlli
  opportunamente previsti.
     In ottemperanza quindi a tale esigenza il decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
  n.  1577, e successive modificazioni, ha stabilito che gli
  enti cooperativi siano sottoposti ad adeguata vigilanza che si
  attua attraverso ispezioni ordinarie e straordinarie (articolo
  2).
     Senonché lo stesso decreto legislativo del Capo
  provvisorio dello Stato n.  1577 del 1947, ha poi previsto che
  le ispezioni ordinarie siano eseguite di regola dalle
  associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
  del movimento cooperativo debitamente riconosciute (articolo
  3) e il successivo articolo 4 ha stabilito che le predette
  associazioni nazionali "sono competenti ad esercitare la
  vigilanza sugli enti cooperativi ad essi aderenti".
     Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
  citato ha, quindi, investito le associazioni (che si
  configurano come associazioni di carattere privato secondo
  l'articolo 12 del codice civile) di una importantissima
  funzione di carattere pubblico.
     Di fatto, quindi, il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale è rimasto titolare di una competenza alla
  vigilanza solo residuale, esercitata attraverso le ispezioni
  straordinarie, ogni qualvolta se ne presenta la necessità, e
  attraverso le ispezioni ordinarie alle sole cooperative che
  non hanno aderito ad alcuna delle associazioni nazionali.
     Così, conferendo tale delicato potere alle associazioni,
  queste ultime esercitano la funzione di vigilanza non tanto e
  non solo sulla osservanza e la persistenza dei requisiti per
  far parte della associazione stessa, ma anche e soprattutto
  sul fine mutualistico delle stesse cooperative associate: è di
  tutta evidenza che la cosidetta cooperazione spuria (quella
  cioè che non persegue fini mutualistici e che dovrebbe essere
  espulsa dalla associazione) spesso viene da quest'ultima
  protetta: basti considerare che la espulsione della
  cooperativa comporta l'automatico depauperamento della
  associazione stessa.
     Dall'altro lato il sistema di controllo delle cooperative
  attuato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
  basato su poche decine di ispezioni straordinarie all'anno e
  da un servizio ispettivo inesistente, non consente in alcun
  modo allo Stato di svolgere la necessaria funzione di
  vigilanza.
     Risulta del tutto evidente da quanto esposto che i
  fenomeni di distorsione del fine mutualistico nella impresa
  cooperativa (considerato l'elevato numero degli enti
  cooperativi in Italia: circa 150 mila) ha determinato negli
  ultimi anni notevoli distorsioni non solo nel mercato, ma
  nelle regole stesse della libera concorrenza.
     Le conseguenze sono così riassumibili:
       migliaia di soci truffati o che non hanno ottenuto il
  bene per cui avevano sborsato ingenti somme;
       centinaia di cooperative fantasma o non operanti;
       ingenti somme erogate a società cooperative dal sistema
  pubblico andate disperse o indebitamente percepite;
       distorsioni nella economia reale e nella libertà di
  intrapresa e nella libera concorrenza;
       innumerevoli iniziative cooperativistiche abortite o
  finite in lunghe e defatiganti procedure liquidatorie nelle
  quali tutti hanno modo di perdere: le banche, la produzione, i
  soci, la fiducia nel sistema pubblico;
       notevole allarme sociale per i riflessi di natura penale
  degli accadimenti legati alla cooperazione.
     Di tali effetti negativi in Italia negli ultimi tempi sono
  piene le cronache e, purtroppo, i loro riflessi sulla economia
 
                               Pag. 3
 
  reale sono ancora evidentissimi, specialmente per il settore
  pubblico che ha concesso al sistema cooperativo le
  agevolazioni previste dalla legge in virtù del fine
  mutualistico che di fatto il più delle volte è da ritenersi
  solo presunto.
     Non è più procrastinabile, in conclusione, una revisione
  normativa che riconduca nel sistema pubblico la vigilanza
  sugli enti cooperativi, esaustiva non solo degli aspetti
  mutualistici ma anche gestionali, assicurativi e fiscali che
  solo se esercitata
  nelle forme e da organi statali può offrire le dovute
  garanzie.
     Alle associazioni dovrà restare l'altra attribuzione, di
  natura privatistica, della rappresentanza, assistenza e tutela
  e ovviamente il controllo dei requisiti per la adesione degli
  enti cooperativi alla associazione stessa.
     Si sottopone, quindi, alla Vostra attenzione l'allegata
  proposta di legge, la quale non comporta alcuna spesa
  aggiuntiva a carico del bilancio dello Stato, che anzi ne avrà
  benefìci in conseguenza della diversa destinazione dei
  contributi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo
  del Capo provvisorio dello Stato più volte citato.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-130 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0130 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0003 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=013000 00 FASCIDC=13DDL0130 SORTNAV=0013000 000 00000 ZZDDLC130 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati