| 1. "L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Ispezioni ordinarie). - 1. Le
ispezioni ordinarie alle società cooperative aderenti e non
aderenti alle associazioni di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo, sono eseguite da funzionari
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
servizio presso gli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione.
2. Per lo svolgimento della funzione di vigilanza è
istituito presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione un nucleo di ispettori, in posizione di
diretta dipendenza dal dirigente, in numero congruo rispetto a
quello degli enti cooperativi esistenti nell'area di
competenza.
3. La qualifica di ispettore di cooperative è
attribuita ai funzionari e agli impiegati degli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione di livello
non inferiore al VII in possesso di diploma di laurea o di
diploma di scuola media superiore e che abbiano frequentato e
superato un corso di formazione, organizzato dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, della durata di tre mesi
con colloquio di idoneità finale.
4. Al personale costituente il nucleo ispettivo è
corrisposta una diaria giornaliera per l'esplicazione di detto
servizio a titolo di rimborso spese forfettario a carico del
capitolo 4033 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale".
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