| 1. L'articolo 4 del decreto legislativo del Corpo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è
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sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Ispezioni straordinarie). - 1. Le
ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale ogni qualvolta se ne presenti la
necessità.
2. Per lo svolgimento di dette ispezioni è
costituito, presso la Direzione generale della cooperazione,
un congruo nucleo di funzionari ispettori con qualifica non
inferiore alla VIII e che abbiano frequentato e superato il
corso di formazione di cui all'articolo 3, comma 3.
3. Agli stessi funzionari ispettori, oltre al
trattamento di missione, ove previsto, è corrisposta la diaria
giornaliera di cui all'articolo 3, comma 4".
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