| 1. Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
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n. 1577, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Le cooperative verseranno tale contributo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà a
depositarlo presso un istituto di credito di diritto
pubblico".
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