| 1. Il personale maschile e femminile della ex Azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato che prestò servizio
durante il periodo bellico dal 10 giugno 1940 all'8 maggio
1945, per conto delle Ferrovie dello Stato, quale
"militarizzato" ai sensi dell'articolo 2 e "mobilitato" ai
sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 marzo 1943,
n.123, è equiparato alle categorie previste dell'articolo 1
della legge 24 maggio 1970, n.336, con il diritto a godere di
tutti i benefìci economici e di carriera previsti dalla legge
stessa, nonché dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954,
n.1152. La disposizione del presente articolo si applica,
anche in caso di servizio prestato fuori ruolo.
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