| 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, nell'anno finanziario 1996, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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