| Onorevoli Deputati! - Il secondo comma dell'articolo 58
del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 4
agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera e)
n. 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nel
dettare le norme sulle modalità di espressione del voto,
testualmente dispone che l'elettore vota "tracciando, con la
matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato
preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene e, sulla
scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno
corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel
rettangolo che lo contiene. Sono vietati altri segni o
indicazioni".
A sua volta, l'articolo 14 del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; nel
prevedere che "il voto si esprime tracciando un segno con la
matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettandolo
che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto"
aggiunge al secondo comma, che "il voto è valido anche se
espresso in più di uno dei modi predetti".
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La diversità delle modalità di espressione del voto
ingenerò, in occasione delle elezioni politiche del 27 marzo
1994, confusione e disorientamento nel corpo elettorale, con
conseguenti ripercussioni di segno negativo, in sede di
scrutinio, in ordine all'accertamento della validità del voto
espresso.
Onde eliminare o, quanto meno, attenuare tale
disorientamento, il Ministero dell'interno emanò
nell'occasione, circolari nelle quali gli elettori venivano
"invitati", anche pel tramite dei presidenti di seggio, ad
apporre, su ognuna delle tre schede, un solo segno di voto.
Purtuttavia, tali suggerimenti e consigli, per la natura
stessa delle circolari, non vennero recepiti da gran parte
degli elettori né, soprattutto, dai presidenti di seggio, al
cui prudente apprezzamento la legge demanda, in ogni caso,
l'accertamento della validità del voto.
Di qui, dunque, l'esigenza di uniformare le modalità di
espressione del voto per le elezioni di cui trattasi,
agevolando, per tale verso, gli elettori e riducendo
sensibilmente le ipotesi di nullità dello stesso.
L'anticipato scioglimento delle Camere non ha consentito
l'esercizio del potere di iniziativa legislativa, sia da parte
del Governo che del Parlamento, in tempo utile al fine di
venire incontro alla su accennata esigenza di armonizzazione
della relativa normativa.
D'altro canto, la disciplina contenuta nel proposto
provvedimento può sicuramente ritenersi "di contorno", non
incidendo sul sistema elettorale ma solo sulle modalità di
votazione e, pertanto, può ritenersi ammissibile il ricorso
alla decretazione d'urgenza nei sensi chiariti dal dibattito
parlamentare svoltosi in sede di esame delle proposte di
modifica dell'articolo 77 della Costituzione. Al riguardo, si
richiamano i precedenti verificatisi in occasione delle ultime
elezioni politiche, regionali ed amministrative.
In ogni caso, dovendosi adottare un decreto-legge in tale
delicata materia dopo l'intervenuto scioglimento delle
Assemblee e dopo l'inizio delle procedure elettorali, si è
ritenuto opportuno sentire in merito il parere dei
rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle forze politiche
presenti nelle due Camere, i quali hanno espresso un assenso
pressoché unanime all'iniziativa. Nella circostanza è stata
condivisa l'opportunità che alle proposte modifiche normative
venga data la massima pubblicizzazione e diffusione sia a
mezzo degli organi di comunicazione che, nelle forme ritenute
più opportune, all'interno dei seggi elettorali e sulle stesse
schede di votazione.
Con il presente provvedimento, pertanto, viene previsto
che, sia per la elezione della Camera dei deputati che per
quella del Senato della Repubblica, il voto si esprime
tracciando un solo segno all'interno del rettangolo contenente
il nominativo o nominativi dei candidati nonché il simbolo o i
simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.
Il riferimento ad una pluralità di nominativi e di
contrassegni è giustificato dal fatto che, per la elezione
della Camera dei deputati, la scheda per la scelta della lista
proporzionale può contenere uno o più nominativi di candidati
in relazione alla densità demografica della circoscrizione,
mentre sulla scheda per l'elezione nel collegio uninominale a
fianco del nome del candidato possono essere apposti fino ad
un massimo di cinque contrassegni.
Le proposte modifiche sono intese non solo a semplificare
ma altresì ad uniformare, per la Camera ed il Senato, le
modalità di espressione del voto.
In conclusione viene consentito all'elettore di apporre
sulla scheda un solo segno senza specificazione alcuna, purché
sia apposto nel rettangolo che comprende i contrassegni ed i
nominativi dei candidati prescelti.
La semplificazione proposta, mentre renderà più
difficoltoso instaurare eventuali meccanismi di controllo e
riconoscimento del voto, per altro verso fornirà ai presidenti
di seggio un criterio omogeneo ed uniforme di valutazione
della validità del voto, riducendo sensibilmente l'ampio
margine di discrezionalità ad essi demandata dalla previgente
normativa.
Né possono sottacersi gli innegabili vantaggi scaturenti
dalle proposte modifiche in
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termini di riduzione di errori da
parte degli elettori, nonché dei casi di contestazione dei
voti espressi e di più snello e celere svolgimento delle
operazioni di scrutinio.
Viene, infine, stabilito che sia sui manifesti recanti le
liste ed i candidati sia sul retro delle schede di votazione
vengano riportate, in caratteri ben visibili, le rispettive
nuove modalità di votazione.
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