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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


205
DDL0009-0002
Progetto di legge Camera n. 9 - testo presentato - (DDL13-9)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C9. TESTIPDL
...C9.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC9 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il secondo comma dell'articolo 58
  del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
  Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
  dall'articolo 3, comma 1, lettera  d),  della legge 4
  agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera  e)
  n. 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nel
  dettare le norme sulle modalità di espressione del voto,
  testualmente dispone che l'elettore vota "tracciando, con la
  matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio
  uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato
  preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene e, sulla
  scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno
  corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel
  rettangolo che lo contiene.  Sono vietati altri segni o
  indicazioni".
     A sua volta, l'articolo 14 del testo unico delle leggi
  recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di
  cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; nel
  prevedere che "il voto si esprime tracciando un segno con la
  matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettandolo
  che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto"
  aggiunge al secondo comma, che "il voto è valido anche se
  espresso in più di uno dei modi predetti".
 
                               Pag. 2
 
     La diversità delle modalità di espressione del voto
  ingenerò, in occasione delle elezioni politiche del 27 marzo
  1994, confusione e disorientamento nel corpo elettorale, con
  conseguenti ripercussioni di segno negativo, in sede di
  scrutinio, in ordine all'accertamento della validità del voto
  espresso.
     Onde eliminare o, quanto meno, attenuare tale
  disorientamento, il Ministero dell'interno emanò
  nell'occasione, circolari nelle quali gli elettori venivano
  "invitati", anche pel tramite dei presidenti di seggio, ad
  apporre, su ognuna delle tre schede, un solo segno di voto.
     Purtuttavia, tali suggerimenti e consigli, per la natura
  stessa delle circolari, non vennero recepiti da gran parte
  degli elettori né, soprattutto, dai presidenti di seggio, al
  cui prudente apprezzamento la legge demanda, in ogni caso,
  l'accertamento della validità del voto.
     Di qui, dunque, l'esigenza di uniformare le modalità di
  espressione del voto per le elezioni di cui trattasi,
  agevolando, per tale verso, gli elettori e riducendo
  sensibilmente le ipotesi di nullità dello stesso.
     L'anticipato scioglimento delle Camere non ha consentito
  l'esercizio del potere di iniziativa legislativa, sia da parte
  del Governo che del Parlamento, in tempo utile al fine di
  venire incontro alla su accennata esigenza di armonizzazione
  della relativa normativa.
     D'altro canto, la disciplina contenuta nel proposto
  provvedimento può sicuramente ritenersi "di contorno", non
  incidendo sul sistema elettorale ma solo sulle modalità di
  votazione e, pertanto, può ritenersi ammissibile il ricorso
  alla decretazione d'urgenza nei sensi chiariti dal dibattito
  parlamentare svoltosi in sede di esame delle proposte di
  modifica dell'articolo 77 della Costituzione.  Al riguardo, si
  richiamano i precedenti verificatisi in occasione delle ultime
  elezioni politiche, regionali ed amministrative.
     In ogni caso, dovendosi adottare un decreto-legge in tale
  delicata materia dopo l'intervenuto scioglimento delle
  Assemblee e dopo l'inizio delle procedure elettorali, si è
  ritenuto opportuno sentire in merito il parere dei
  rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle forze politiche
  presenti nelle due Camere, i quali hanno espresso un assenso
  pressoché unanime all'iniziativa.  Nella circostanza è stata
  condivisa l'opportunità che alle proposte modifiche normative
  venga data la massima pubblicizzazione e diffusione sia a
  mezzo degli organi di comunicazione che, nelle forme ritenute
  più opportune, all'interno dei seggi elettorali e sulle stesse
  schede di votazione.
     Con il presente provvedimento, pertanto, viene previsto
  che, sia per la elezione della Camera dei deputati che per
  quella del Senato della Repubblica, il voto si esprime
  tracciando un solo segno all'interno del rettangolo contenente
  il nominativo o nominativi dei candidati nonché il simbolo o i
  simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.
     Il riferimento ad una pluralità di nominativi e di
  contrassegni è giustificato dal fatto che, per la elezione
  della Camera dei deputati, la scheda per la scelta della lista
  proporzionale può contenere uno o più nominativi di candidati
  in relazione alla densità demografica della circoscrizione,
  mentre sulla scheda per l'elezione nel collegio uninominale a
  fianco del nome del candidato possono essere apposti fino ad
  un massimo di cinque contrassegni.
     Le proposte modifiche sono intese non solo a semplificare
  ma altresì ad uniformare, per la Camera ed il Senato, le
  modalità di espressione del voto.
     In conclusione viene consentito all'elettore di apporre
  sulla scheda un solo segno senza specificazione alcuna, purché
  sia apposto nel rettangolo che comprende i contrassegni ed i
  nominativi dei candidati prescelti.
     La semplificazione proposta, mentre renderà più
  difficoltoso instaurare eventuali meccanismi di controllo e
  riconoscimento del voto, per altro verso fornirà ai presidenti
  di seggio un criterio omogeneo ed uniforme di valutazione
  della validità del voto, riducendo sensibilmente l'ampio
  margine di discrezionalità ad essi demandata dalla previgente
  normativa.
     Né possono sottacersi gli innegabili vantaggi scaturenti
  dalle proposte modifiche in
 
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  termini di riduzione di errori da
  parte degli elettori, nonché dei casi di contestazione dei
  voti espressi e di più snello e celere svolgimento delle
  operazioni di scrutinio.
     Viene, infine, stabilito che sia sui manifesti recanti le
  liste ed i candidati sia sul retro delle schede di votazione
  vengano riportate, in caratteri ben visibili, le rispettive
  nuove modalità di votazione.
 
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