| Onorevoli Colleghi! - Il terrorismo "nostrano" è, ormai
da parecchi anni, solo una pagina drammatica affidata alla
storia ed alla nostra memoria; è stato l'ultimo frutto
sanguinario di un secolo ideologizzato che volge al termine.
Oggi non sussistono più i presupposti storici e sociali,
interni ed internazionali; anzi, vi sono tutte le condizioni
per ricomporre lacerazioni che hanno traversato intere
generazioni. Anche per questo, riteniamo utile, nel nuovo
clima di serenità politica, riproporre l'ipotesi di un indulto
da applicare a quelle condanne emesse in virtù di una
legislazione definita di emergenza e, pertanto, limitata nel
tempo, e più precisamente alla necessità di debellare quel
fenomeno sorto nel nostro Paese negli anni settanta, e che
ormai da oltre un decennio non esiste più. L'obiettivo è di
riequilibrare le pene: è noto, infatti, che tale legislazione
ha provocato in quegli anni una maggiorazione delle pene
previste ed erogate che, in una situazione di normalità
precedente e successiva ai cosiddetti "anni di piombo", non
abbiamo più avuto.
Una evidente disparità fra i condannati per reati comuni e
quelli per reati inerenti al terrorismo, a parità di reato, è
stata determinata da leggi e sentenze successive.
L'eccezionalità delle normative di quegli anni è ben
evidenziata dal più noto dei provvedimenti, l'articolo 1 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, che
recita:
"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine
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democratico, punibili con pena diversa
dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la
circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica
per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza
aggravante di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di
cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti
per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o
ne determina la misura in modo indipendente da quella
ordinaria del reato".
Un altro esempio che dimostra come questa eccezionale
disparità di trattamento, a seconda della natura del reato, è
dato dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, che prevedeva per la
detenzione di un'arma una pena da cinque a quindici anni di
reclusione se vi fosse stata l'aggravante del terrorismo,
mentre prevedeva da uno a otto anni se lo stesso reato fosse
stato commesso da un comune cittadino.
Ma non basta: dagli anni settanta in poi, i condannati per
reati di terrorismo o di eversione sono stati sempre esclusi
dalle amnistie e dai condoni che si sono succeduti; la legge
sulla custodia cautelare prevedeva una differente durata a
seconda se il reato era aggravato o no dalla natura
eversiva.
Vi è poi da considerare la posizione di chi è condannato
all'ergastolo: sono circa un'ottantina i condannati con pena
definitiva, ed anche nel loro caso è opportuno riequilibrare
la pena.
E' infatti noto come, con il decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, il carcere a vita viene erogato sempre quando si
tratti di fatti di sangue; per i reati comuni, invece,
costituisce una pena eccezionale.
Considerando che molti di questi condannati all'ergastolo
godono della possibilità del lavoro esterno, hanno
regolarmente i permessi premio previsti dalla "legge Gozzini",
risulta evidente che, anche sotto il profilo della
pericolosità sociale, è venuto meno qualsiasi tipo di timore.
Il reinserimento nel tessuto sociale degli ex-terroristi è
dimostrato dai numeri; oltre al fenomeno della dissociazione
dobbiamo tenere presente il fenomeno della accettazione della
condanna e dell'espiazione, con comportamenti ineccepibili,
della stessa.
Infine vorremmo soffermarci sull'ultima considerazione: i
numeri.
Il terrorismo "nostrano", che ha avuto la durata di poco
più di un decennio, ha visto transitare per le carceri circa
cinquemila persone ad esso collegate, quasi tutte arrestate
tra la metà degli anni settanta ed i primi degli anni ottanta:
di questa gran massa di persone ne restano in carcere circa
duecento che, mediamente, hanno già scontato almeno
tredici-quindici anni e che usufruiscono regolarmente dei
benefìci premiali che sono misure individuali sottoposte al
diretto controllo dell'autorità giudiziaria concesse solo in
mancanza di pericolosità sociale e di buona condotta da parte
del condannato.
Onorevoli colleghi, vogliamo fortemente sottolineare come
la presente proposta di legge non sia dettata da una sorta di
"perdonismo" nei confronti di chi è stato condannato per i
reati di terrorismo, né vogliamo in alcun modo cancellare
dalla memoria storica del nostro Paese quelle tremende pagine
scritte con tanto sangue; è nostro intento chiudere
definitivamente il periodo dell'emergenza, gli anni bui, gli
anni di piombo, ritornando alla normalità, ripristinando le
leggi ordinarie e cercando di sanare gli eccessi che lo stato
di guerra (seppur non dichiarata) aveva prodotto.
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