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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2051
DDL0132-0002
Progetto di legge Camera n. 132 - testo presentato - (DDL13-132)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C132. TESTIPDL
...C132.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC132 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il terrorismo "nostrano" è, ormai
  da parecchi anni, solo una pagina drammatica affidata alla
  storia ed alla nostra memoria; è stato l'ultimo frutto
  sanguinario di un secolo ideologizzato che volge al termine.
  Oggi non sussistono più i presupposti storici e sociali,
  interni ed internazionali; anzi, vi sono tutte le condizioni
  per ricomporre lacerazioni che hanno traversato intere
  generazioni.  Anche per questo, riteniamo utile, nel nuovo
  clima di serenità politica, riproporre l'ipotesi di un indulto
  da applicare a quelle condanne emesse in virtù di una
  legislazione definita di emergenza e, pertanto, limitata nel
  tempo, e più precisamente alla necessità di debellare quel
  fenomeno sorto nel nostro Paese negli anni settanta, e che
  ormai da oltre un decennio non esiste più.  L'obiettivo è di
  riequilibrare le pene: è noto, infatti, che tale legislazione
  ha provocato in quegli anni una maggiorazione delle pene
  previste ed erogate che, in una situazione di normalità
  precedente e successiva ai cosiddetti "anni di piombo", non
  abbiamo più avuto.
     Una evidente disparità fra i condannati per reati comuni e
  quelli per reati inerenti al terrorismo, a parità di reato, è
  stata determinata da leggi e sentenze successive.
     L'eccezionalità delle normative di quegli anni è ben
  evidenziata dal più noto dei provvedimenti, l'articolo 1 del
  decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, che
  recita:
     "Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di
  eversione dell'ordine
 
                               Pag. 2
 
  democratico, punibili con pena diversa
  dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la
  circostanza sia elemento costitutivo del reato.
     Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica
  per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza
  aggravante di cui al comma precedente.
     Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di
  cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o
  prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti
  per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o
  ne determina la misura in modo indipendente da quella
  ordinaria del reato".
     Un altro esempio che dimostra come questa eccezionale
  disparità di trattamento, a seconda della natura del reato, è
  dato dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, che prevedeva per la
  detenzione di un'arma una pena da cinque a quindici anni di
  reclusione se vi fosse stata l'aggravante del terrorismo,
  mentre prevedeva da uno a otto anni se lo stesso reato fosse
  stato commesso da un comune cittadino.
     Ma non basta: dagli anni settanta in poi, i condannati per
  reati di terrorismo o di eversione sono stati sempre esclusi
  dalle amnistie e dai condoni che si sono succeduti; la legge
  sulla custodia cautelare prevedeva una differente durata a
  seconda se il reato era aggravato o no dalla natura
  eversiva.
     Vi è poi da considerare la posizione di chi è condannato
  all'ergastolo: sono circa un'ottantina i condannati con pena
  definitiva, ed anche nel loro caso è opportuno riequilibrare
  la pena.
     E' infatti noto come, con il decreto-legge 15 dicembre
  1979, n. 625, il carcere a vita viene erogato sempre quando si
  tratti di fatti di sangue; per i reati comuni, invece,
  costituisce una pena eccezionale.
     Considerando che molti di questi condannati all'ergastolo
  godono della possibilità del lavoro esterno, hanno
  regolarmente i permessi premio previsti dalla "legge Gozzini",
  risulta evidente che, anche sotto il profilo della
  pericolosità sociale, è venuto meno qualsiasi tipo di timore.
  Il reinserimento nel tessuto sociale degli ex-terroristi è
  dimostrato dai numeri; oltre al fenomeno della dissociazione
  dobbiamo tenere presente il fenomeno della accettazione della
  condanna e dell'espiazione, con comportamenti ineccepibili,
  della stessa.
     Infine vorremmo soffermarci sull'ultima considerazione: i
  numeri.
     Il terrorismo "nostrano", che ha avuto la durata di poco
  più di un decennio, ha visto transitare per le carceri circa
  cinquemila persone ad esso collegate, quasi tutte arrestate
  tra la metà degli anni settanta ed i primi degli anni ottanta:
  di questa gran massa di persone ne restano in carcere circa
  duecento che, mediamente, hanno già scontato almeno
  tredici-quindici anni e che usufruiscono regolarmente dei
  benefìci premiali che sono misure individuali sottoposte al
  diretto controllo dell'autorità giudiziaria concesse solo in
  mancanza di pericolosità sociale e di buona condotta da parte
  del condannato.
     Onorevoli colleghi, vogliamo fortemente sottolineare come
  la presente proposta di legge non sia dettata da una sorta di
  "perdonismo" nei confronti di chi è stato condannato per i
  reati di terrorismo, né vogliamo in alcun modo cancellare
  dalla memoria storica del nostro Paese quelle tremende pagine
  scritte con tanto sangue; è nostro intento chiudere
  definitivamente il periodo dell'emergenza, gli anni bui, gli
  anni di piombo, ritornando alla normalità, ripristinando le
  leggi ordinarie e cercando di sanare gli eccessi che lo stato
  di guerra (seppur non dichiarata) aveva prodotto.
 
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