| (Indulto).
1. E' concesso indulto per le pene relative a reati
commessi con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha
formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle
seguenti misure:
a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella
della reclusione per anni ventuno;
b) le pene detentive temporanee sono ridotte di
anni cinque se non superiori ad anni dieci di detenzione,
della metà negli altri casi;
c) è interamente condonata la pena erogata a chi
sia stato condannato per il reato di banda armata od
associazione sovversiva, quando non vi sia stata altra
condanna per reati specifici; negli altri casi la pena erogata
per i reati associativi è condonata della metà;
d) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene
detentive, sono interamente condonate;
e) le pene accessorie, quando conseguono a
condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte,
l'indulto, sono interamente condonate.
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