| (Applicazione dell'indulto in caso
di continuazione).
1. Quando vi sia stata condanna ai sensi dell'articolo 81,
secondo comma, del codice penale, ove necessario, il giudice,
con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di
esecuzione, applica l'indulto di cui all'articolo 1 della
presente legge, determinando la quantità di pena condonata per
i singoli reati.
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