| (Computo dei periodi di scarcerazione).
1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale,
siano stati nel corso del procedimento a loro carico comunque
scarcerati, qualora non si sottraggano alla cattura dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora
non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun
reato, possono computare, ai fini
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delle disposizioni di cui
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
il periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione
della sentenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresì, nell'ipotesi di emissione di provvedimento
restrittivo della libertà personale emesso a seguito di
condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio, per i
periodi di scarcerazione intercorsi nel corso del
procedimento.
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