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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2061
DDL0133-0002
Progetto di legge Camera n. 133 - testo presentato - (DDL13-133)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C133. TESTIPDL
...C133.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC133 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La recente legge di riforma del
  sistema previdenziale dell'agosto 1995 ha certamente innovato
  positivamente il sistema stesso che, tuttavia, necessita di
  ulteriori interventi.  Interventi che abbiano una duplice
  finalità; da un lato, il risanamento dell'ente di Stato e
  dall'altro, garantire la continuità della erogazione delle
  prestazioni.  Tali interventi devono prevedere la possibilità
  di una corretta coesistenza tra previdenza pubblica e
  previdenza privata, una netta separazione tra previdenza e
  assistenza e l'adozione del principio contributivo e della
  capitalizzazione per la parte previdenziale; un sistema di
  garanzia contro gli abusi dell'assistenzialismo ed una
  certezza di contribuzione anche da parte dell'ente pubblico,
  mediante la riduzione della contribuzione figurativa.
     Non si potrà prescindere da alcune semplici
  valutazioni:
       1) l'insopprimibilità dei diritti acquisiti dai
  lavoratori o almeno, compatibilmente con le esigenze di
  risanamento del sistema, da quella parte di lavoratori che in
  virtù di una prolungata contribuzione abbiano conseguito delle
  legittime aspettative a breve termine;
       2) l'erogazione di un assegno pensionistico di importo
  tale da garantire al beneficiario una esistenza libera e
  dignitosa e che sia correlato al costo reale della vita;
       3) la previsione della corresponsione di un assegno per
  un periodo non superiore a quello di pagamento dei
  contributi.
     Il primo punto rappresenta una questione di coerenza e di
  rispetto dello Stato nei confronti dei lavoratori con i quali
 
                               Pag. 2
 
  ha in precedenza concluso un contratto; sovvertire i termini
  dell'accordo concluso con i lavoratori senza l'accordo di
  questi significa, oltre tutto, provocare uno scontro sociale
  le cui avvisaglie si sono già manifestate all'epoca del
  tentativo operato dal Governo Berlusconi con la finanziaria
  1995.
     Per i lavoratori già occupati si deve dunque cercare di
  riconoscere al massimo i diritti acquisiti in virtù delle
  precedenti leggi; nulla vieta, tuttavia, di introdurre delle
  norme transitorie che consentano ai lavoratori stessi di
  operare liberamente una scelta tra il vecchio e il nuovo
  sistema.
     Il problema si pone dunque nei termini strettamente
  economici della reciproca convenienza: il nuovo sistema dovrà
  essere quindi moderatamente incentivante alla prosecuzione
  dell'attività lavorativa oltre il termine minimo: lavorare di
  più significa contribuire più a lungo e di riflesso ridurre il
  periodo di godimento della pensione in relazione alla vita
  presunta, realizzando così l'obiettivo di cui al punto 3), pur
  senza dimenticare che mantenere lavoratori anziani in servizio
  significa tenere i giovani lontani dal ciclo produttivo.
     Il secondo punto è quello che prevede la garanzia di
  pagamento di un assegno pensionistico che rispetti,
  sostanzialmente, quelli che sono i dettami dell'articolo 36
  della Costituzione: una esistenza libera e dignitosa ed una
  parità di valore d'acquisto della pensione pur in condizioni
  di costo della vita diverse, circostanza che viene assicurata
  dalla regionalizzazione del sistema.
     Dalle precedenti valutazioni ne derivano altre che devono
  ugualmente esser tenute in debita considerazione al fine di
  assicurare equità di trattamento almeno al regime minimo e di
  garanzia:
       il fondo regionale per la previdenza sociale dovrà
  contare su entrate il più possibile certe al fine di
  pianificare correttamente e garantire il rendimento;
       una quota certa e predeterminata delle entrate del fondo
  regionale per la previdenza sociale dovrà essere devoluta dal
  fondo stesso al fondo regionale di solidarietà, che dovrà
  essere distinto dal primo;
       i contributi versati che restano di competenza del fondo
  regionale per la previdenza sociale dovranno seguire il regime
  della capitalizzazione;
       tutti i lavoratori dovranno contribuire in misura minima
  al fondo regionale per la previdenza sociale;
       le casse speciali o autonome di categoria saranno
  alimentate da contributi volontari e regolate da una legge
  speciale.
     Questi i principi fondamentali posti alla base di un
  moderno sistema di previdenza ideato su base regionale al fine
  di consentire un miglior controllo della gestione dei
  patrimoni versati ed una più corretta distribuzione delle
  somme agli aventi diritto, il tutto sulla base del principio
  che ove le condizioni di vita e le esigenze dei singoli siano
  diverse, soltanto la differenziazione dei trattamenti
  ripristina lo stato di parità tra i soggetti.
     La creazione di un fondo nazionale di compensazione con
  compiti di assistenza ai fondi regionali che non dispongano di
  sufficienti entrate per garantire le prestazioni minime
  previste, assicura una solidarietà di principio che si traduce
  in una corretta valutazione del problema ed in una concreta
  soluzione delle necessità e dei problemi emergenti, laddove
  ciascun fondo regionale dovrà rispondere in prima persona dei
  contributi versati dai propri iscritti.
 
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