| (Contribuzioni figurative).
1. E' riconosciuto l'accreditamento di contributi
figurativi al minimo dei trattamenti e del rendimento:
a) ai lavoratori in servizio di leva o in servizi
civili equivalenti;
b) alle donne in astensione obbligatoria dal
lavoro per maternità;
c) ai lavoratori in malattia secondo le
disposizioni ed i termini in vigore;
d) ai lavoratori chiamati a cariche politiche
elettive o per nomina, per il periodo del loro mandato, ad
eccezione dei deputati al Parlamento, dei senatori della
Repubblica, dei consiglieri regionali, dei Ministri e
Sottosegretari di Stato e degli assessori regionali.
2. I lavoratori chiamati a cariche elettive o politiche
per i quali non è ammessa la contribuzione figurativa possono
accedere a contribuzione volontaria per un importo non
inferiore al minimo obbligatorio e per tutta la durata del
mandato; gli stessi lavoratori possono comunque concorrere
alla contribuzione supplettiva secondo quanto previsto
dall'articolo 17.
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