| (Assegni di accompagnamento).
1. Gli assegni di accompagnamento sono erogati dal fondo
regionale di solidarietà.
2. Nessun soggetto beneficiario di assegno di
accompagnamento può godere di reddito, proprio o cumulato con
quello del coniuge, che sia pari o superiore a lire 80.000.000
per il 1995. Tale importo è annualmente rivalutato secondo gli
indici utilizzati per la rivalutazione del trattamento di fine
rapporto.
3. Qualora il beneficiato o il coniuge dispongano, anche
in cumulo, di reddito che, aggiunto all'importo dell'assegno
di accompagnamento, eccede i limiti previsti dalla presente
legge, l'assegno è corrispondentemente ridotto fino a
concorrenza del limite consentito.
4. Gli assegni di accompagnamento non sono cumulabili con
altri redditi; essi tuttavia devono essere annotati nella
dichiarazione dei redditi al solo fine di consentire la
verifica della permanenza dei requisiti per il
percepimento.
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