| 1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n.361, come modificato dall'articolo
3, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993,
n.277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera e), n.2), del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.534, il primo periodo
è sostituito dal seguente:
"L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e,
senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la
matita, sulla scheda
(*) Vedi anche il successivo avviso di Errata
corrige, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62
del 14 marzo 1996.
Pag. 6
per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo
segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome
e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i
contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della
lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato
o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta".
2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato
con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, è sostituito
dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando,
con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato
da lui prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni".
| |