| (Versamento dei contributi e trasferimento).
1. I soggetti di cui all'articolo 5 versano i contributi
previdenziali al fondo regionale per la previdenza sociale
istituito nella regione in cui è esercitata l'attività
lavorativa.
2. Il fondo regionale per la previdenza sociale è tenuto
ad annotare l'ammontare dei contributi versati per ciascun
lavoratore e l'ammontare del rendimento dei contributi e, in
caso di trasferimento del lavoratore in una regione diversa,
provvede a trasferire al competente fondo regionale l'intero
capitale versato, eventualmente maggiorato ai sensi
dell'articolo 8.
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