| 1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n.5),
del testo unico recante le leggi per la elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n.361, nel testo sostituito
dall'articolo 1, comma 1, lettera i), n.9), del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n.534, nonché i manifesti di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera d), n.2), del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20
dicembre 1993, n.533, devono riportare, in calce, a caratteri
ben visibili, l'avvertenza che l'elettore può esprimere un
solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il
nominativo o i nominativi dei candidati, nonché il simbolo o i
simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.
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