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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2094
DDL0135-0002
Progetto di legge Camera n. 135 - testo presentato - (DDL13-135)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C135. TESTIPDL
...C135.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC135 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Le nuove regole introdotte dal
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a partire dal
  1^ gennaio 1993, privano dell'integrazione al minimo i
  pensionati e soprattutto le pensionate il cui reddito,
  cumulato con quello del coniuge, superi di tre volte
  l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni
  lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte
  l'importo mensile in vigore al 1^ gennaio di ogni anno.
     Dopo che è stato previsto il pensionamento anticipato per
  i lavoratori dipendenti dalle strutture centrali e periferiche
  dei partiti politici rappresentati in Parlamento, maggiorando
  fino a cinque anni l'anzianità contributiva dei soggetti
  interessati, con un aggravio particolarmente severo per il
  bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
  (INPS), ci sembra assurdo che gli unici a pagare
  immediatamente il peso della maggiore severità introdotta in
  tema di trattamento pensionistico siano quasi esclusivamente
  quelle donne sposate le quali, avendo lavorato in anni
  lontani, giunte a cinquantacinque anni col minimo dei quindici
  anni di contributi richiesti dalla normativa antecedentemente
  in vigore, si vedono proporre una pensione di cinquantamila o
  centomila lire mensili in quanto il reddito cumulato della
  famiglia supera, alla data del 1^ gennaio 1993, la
  "favolosa" cifra di lire 22.532.000 lorde.  E tutto questo da
  un giorno all'altro.
 
                               Pag. 2
 
     E' da considerare inoltre che è stato
  introdotto il criterio della gradualità non solo per
  l'elevazione dell'età pensionabile, da sessanta a
  sessantacinque anni per gli uomini e da cinquantacinque a
  sessanta anni per le donne, ma anche per il requisito minimo
  in tema di anzianità lavorativa, portato da quindici a venti
  anni, e soprattutto per la parificazione al trattamento INPS
  dei pensionati statali, i quali, se aventi più di otto anni di
  anzianità lavorativa, continuano a godere della possibilità di
  richiedere la pensione di anzianità in età ancora
  relativamente giovane.
     Tenendo conto delle disastrose condizioni del bilancio
  dello Stato, la presente proposta di legge vuole offrire ai
  lavoratori che si trovino nelle condizioni sopra descritte una
  riduzione progressiva dell'integrazione al minimo per il
  periodo 1996-2003, fino ad azzerarlo nel 2003 e, dopo tale
  data, in sostituzione della pensione non integrata al minimo,
  un assegno pari a quello della pensione sociale in vigore al
  1^ gennaio dell'anno di compimento del sessantacinquesimo
  anno di età, purché il reddito, escluso quello della casa di
  abitazione e quello della pensione non integrata al minimo ed
  incluso quello del coniuge convivente, non sia superiore a tre
  volte l'importo del trattamento minimo INPS.
     Si tratta di offrire un risarcimento equo, lontano nel
  tempo per la maggioranza dei soggetti e quindi non
  immediatamente gravante sui bilanci del maggiore istituto
  previdenziale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-135 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0135 TOTPAG=0004 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=013500 00 FASCIDC=13DDL0135 SORTNAV=0013500 000 00000 ZZDDLC135 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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