| Onorevoli Colleghi! - Le nuove regole introdotte dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a partire dal
1^ gennaio 1993, privano dell'integrazione al minimo i
pensionati e soprattutto le pensionate il cui reddito,
cumulato con quello del coniuge, superi di tre volte
l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte
l'importo mensile in vigore al 1^ gennaio di ogni anno.
Dopo che è stato previsto il pensionamento anticipato per
i lavoratori dipendenti dalle strutture centrali e periferiche
dei partiti politici rappresentati in Parlamento, maggiorando
fino a cinque anni l'anzianità contributiva dei soggetti
interessati, con un aggravio particolarmente severo per il
bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), ci sembra assurdo che gli unici a pagare
immediatamente il peso della maggiore severità introdotta in
tema di trattamento pensionistico siano quasi esclusivamente
quelle donne sposate le quali, avendo lavorato in anni
lontani, giunte a cinquantacinque anni col minimo dei quindici
anni di contributi richiesti dalla normativa antecedentemente
in vigore, si vedono proporre una pensione di cinquantamila o
centomila lire mensili in quanto il reddito cumulato della
famiglia supera, alla data del 1^ gennaio 1993, la
"favolosa" cifra di lire 22.532.000 lorde. E tutto questo da
un giorno all'altro.
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E' da considerare inoltre che è stato
introdotto il criterio della gradualità non solo per
l'elevazione dell'età pensionabile, da sessanta a
sessantacinque anni per gli uomini e da cinquantacinque a
sessanta anni per le donne, ma anche per il requisito minimo
in tema di anzianità lavorativa, portato da quindici a venti
anni, e soprattutto per la parificazione al trattamento INPS
dei pensionati statali, i quali, se aventi più di otto anni di
anzianità lavorativa, continuano a godere della possibilità di
richiedere la pensione di anzianità in età ancora
relativamente giovane.
Tenendo conto delle disastrose condizioni del bilancio
dello Stato, la presente proposta di legge vuole offrire ai
lavoratori che si trovino nelle condizioni sopra descritte una
riduzione progressiva dell'integrazione al minimo per il
periodo 1996-2003, fino ad azzerarlo nel 2003 e, dopo tale
data, in sostituzione della pensione non integrata al minimo,
un assegno pari a quello della pensione sociale in vigore al
1^ gennaio dell'anno di compimento del sessantacinquesimo
anno di età, purché il reddito, escluso quello della casa di
abitazione e quello della pensione non integrata al minimo ed
incluso quello del coniuge convivente, non sia superiore a tre
volte l'importo del trattamento minimo INPS.
Si tratta di offrire un risarcimento equo, lontano nel
tempo per la maggioranza dei soggetti e quindi non
immediatamente gravante sui bilanci del maggiore istituto
previdenziale.
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