| 1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'articolo
4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
dall'articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
è sostituito dal seguente:
" 1. Con decorrenza dal 1^ gennaio 1996,
l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle
gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle
gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione
speciale minatori e dell'Ente nazionale di assistenza per gli
esercenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) è concessa
integralmente qualora:
a) la persona non coniugata, ovvero coniugata ma
legalmente ed effettivamente separata, possegga redditi propri
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) per un importo non superiore a due volte l'ammontare
annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti;
b) la persona coniugata, non legalmente né
effettivamente separata, possegga redditi propri per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera a),
ovvero redditi che, cumulati con quello del coniuge,
costituiscano un importo non superiore a tre volte il
trattamento minimo medesimo".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge
Pag. 4
11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni,
sono inseriti i seguenti:
"2- bis. L'integrazione al trattamento minimo è
ridotta, qualora il reddito superi i limiti di cui al comma 1,
lettere a) e b), nella misura di seguito indicata
e alle seguenti scadenze:
a) all'80 per cento dal 1^ gennaio 1996 al 31
dicembre 1997;
b) al 60 per cento dal 1^ gennaio 1998 al 31
dicembre 1999;
c) al 40 per cento dal 1^ gennaio 2000 al 31
dicembre 2001;
d) al 20 per cento dal 1^ gennaio 2002 al 31
dicembre 2003.
2- ter. Con decorrenza dal 1^ gennaio 2002, ai
lavoratori titolari di unica posizione assicurativa la cui
integrazione al minimo sia stata ridotta come indicato dal
comma 2- bis, al compimento del sessantacinquesimo anno
di età è riconosciuto automaticamente dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), se superiore alla pensione
spettante ed in sostituzione di questa, un assegno mensile per
tredici mensilità pari all'importo della pensione sociale.
Tale assegno, denominato assegno perequativo sociale, segue
nel tempo la dinamica della pensione sociale".
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