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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2095
DDL0135-0003
Progetto di legge Camera n. 135 - testo presentato - (DDL13-135)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C135. TESTIPDL
...C135.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC135 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12
  settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'articolo
  4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
  dall'articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
  è sostituito dal seguente:
     " 1.  Con decorrenza dal 1^ gennaio 1996,
  l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico
  dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
  vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle
  gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle
  gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i
  coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione
  speciale minatori e dell'Ente nazionale di assistenza per gli
  esercenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) è concessa
  integralmente qualora:
         a)  la persona non coniugata, ovvero coniugata ma
  legalmente ed effettivamente separata, possegga redditi propri
  assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche
  (IRPEF) per un importo non superiore a due volte l'ammontare
  annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
  dipendenti;
         b)  la persona coniugata, non legalmente né
  effettivamente separata, possegga redditi propri per un
  importo non superiore a quello di cui alla lettera  a),
  ovvero redditi che, cumulati con quello del coniuge,
  costituiscano un importo non superiore a tre volte il
  trattamento minimo medesimo".
     2.  Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12
  settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
  legge
 
                               Pag. 4
 
  11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni,
  sono inseriti i seguenti:
     "2- bis.  L'integrazione al trattamento minimo è
  ridotta, qualora il reddito superi i limiti di cui al comma 1,
  lettere  a)  e  b),  nella misura di seguito indicata
  e alle seguenti scadenze:
         a)  all'80 per cento dal 1^ gennaio 1996 al 31
  dicembre 1997;
         b)  al 60 per cento dal 1^ gennaio 1998 al 31
  dicembre 1999;
         c)  al 40 per cento dal 1^ gennaio 2000 al 31
  dicembre 2001;
         d)  al 20 per cento dal 1^ gennaio 2002 al 31
  dicembre 2003.
     2- ter.  Con decorrenza dal 1^ gennaio 2002, ai
  lavoratori titolari di unica posizione assicurativa la cui
  integrazione al minimo sia stata ridotta come indicato dal
  comma 2- bis,  al compimento del sessantacinquesimo anno
  di età è riconosciuto automaticamente dall'Istituto nazionale
  della previdenza sociale (INPS), se superiore alla pensione
  spettante ed in sostituzione di questa, un assegno mensile per
  tredici mensilità pari all'importo della pensione sociale.
  Tale assegno, denominato assegno perequativo sociale, segue
  nel tempo la dinamica della pensione sociale".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-135 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0135 TOTPAG=0004 TOTDOC=0004 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=025 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=013500 00 FASCIDC=13DDL0135 SORTNAV=0013500 000 00000 ZZDDLC135 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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