| 1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, è istituito, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1997, presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un apposito fondo, da
finanziare con stanziamenti da definire annualmente in sede di
legge finanziaria.
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