| Onorevoli Colleghi! - L'evoluzione della società, con
le sue innegabili influenze nel mondo del lavoro, ha portato
la crisi del sindacato tradizionale. Tale crisi è dimostrata
dalla fuga dei lavoratori verso sindacati alternativi che
facciano miglior uso della rappresentatività che non quello di
utilizzare la consistenza numerica per scopi politici.
La reazione dei lavoratori con il loro spostamento dal
mastodonte della "triplice", vincolato politicamente ai vecchi
partiti di potere e perciò soggetto ad ogni sorta di ricatto e
compromesso, verso sindacati minori (liberi invece da ricatti
e compromessi) ha portato come conseguenza l'inattualità dello
statuto dei lavoratori.
Il concetto di "sindacato nazionale" e la preclusione di
diritti ai sindacati che non siano già firmatari di contratti,
si sono rivelati strumento di ritorsione nei confronti dei
sindacati alternativi; mezzo di repressione della libertà
sindacale dei lavoratori attraverso scelte di sindacati che
non siano quelli storici.
Sostanzialmente i concetti esposti impediscono al
sindacato che non sia già firmatario di contratti, di
diventarlo se non attraverso una accesa conflittualità che può
derivare solo da azioni di forza che danneggiano spesso senza
ragione alcuna i processi produttivi, soffocandone sul nascere
ogni possibilità di crescita.
Il mancato riconoscimento alle rappresentanze sindacali
aziendali toglie voce al sindacato in azienda, vanificando
così la delega di rappresentanza concessagli dai lavoratori;
l'impossibilità di adire la magistratura secondo quanto
previsto dal titolo III della legge n. 300 del 1970, pone i
sindacati alternativi nella scomoda posizione di non poter far
valere i propri diritti in tempi brevi; il mancato
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riconoscimento di pretendere la repressione della condotta
antisindacale pone il piccolo sindacato nella condizione di
non potersi nemmeno difendere adeguatamente; il non
partecipare al tavolo delle trattative rende inutile qualsiasi
delega conferita al sindacato.
Sostanzialmente si chiede quale prospettiva può avere un
sindacato, che non sia firmatario di contratti, di diventarlo
in queste condizioni. Ci si chiede anche come si possa
pretendere che i lavoratori rinnovino l'adesione ad un
sindacato impossibilitato, suo malgrado, a rappresentarli
adeguatamente.
La soppressione dell'obbligo giuridico di effettuazione
delle trattenute sindacali ha fatto subentrare il solo vincolo
contrattuale di cui, ancora una volta, possono avvantaggiarsi
solo i sindacati confederali, gettando i sindacati minori, che
per giovane età o per libera scelta non hanno sottoscritto i
contratti nazionali, nella rovina economica cui consegue
l'impossibilità stessa di sopravvivenza.
La questione della rappresentanza sindacale nei luoghi di
lavoro deve inoltre essere vista anche sotto il profilo del
contenuto dell'accordo del luglio 1993 sul costo del lavoro,
laddove riserva ai sindacati confederali una serie di
prerogative esclusive chiaramente antidemocratiche, postumo di
una legislazione protettiva, tra le quali il diritto di indire
le elezioni ed il 33 per cento di nomina dei rappresentanti
sindacali nelle aziende.
L'esigenza manifestata nel mondo del lavoro di rivolgersi
ad organizzazioni sindacali meno rappresentative sul piano
numerico, ma più efficienti e meglio rappresentative da un
punto di vista sostanziale, urta oggi con l'obbligo giuridico
imposto dallo statuto dei lavoratori di conquistarsi la
rappresentatività sul campo.
Questa rappresentatività, tuttavia, non può essere
conseguita se non con l'adesione dei lavoratori ai quali, in
questa situazione, il "Davide alternativo" può offrire poco o
nulla.
Da qui l'esigenza di una sostanziale modifica del titolo
III della legge 20 maggio 1970, n. 300, per consentire anche
ai sindacati minori ed ai lavoratori ad essi iscritti quei
diritti sanciti, oltre che dall'articolo 1 della legge che si
vuole modificare, dalla stessa Costituzione.
Perciò la presente proposta di legge introduce
all'articolo 1 il concetto di associazione sindacale
rappresentativa sul piano regionale, provinciale od aziendale
al fine di riconoscere anche a queste associazioni i diritti
sindacali sanciti dallo statuto dei lavoratori.
Viene mantenuto il concetto di sindacato maggiormente
rappresentativo sul piano nazionale, intendendosi per tale
quella associazione sindacale che ha un numero di iscritti non
inferiore al 5 per cento nella categoria professionale
rappresentata. Lo stesso metodo di valutazione vale anche per
le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
regionale, provinciale od aziendale, le quali sono ritenute
tali quando hanno un numero di iscritti non inferiore al 5 per
cento nella categoria professionale rappresentata nella
regione, nella provincia o nell'azienda.
Alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale spetta il diritto di partecipare alla contrattazione
ed alla firma dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
mentre alle organizzazioni rappresentative sul piano
regionale, provinciale od aziendale spetta il diritto alla
contrattazione regionale, provinciale od aziendale (articolo
2).
Nell'articolo 3 viene affrontato il problema delle
rappresentanze sindacali aziendali (RSA), che durano in carica
al massimo ventiquattro mesi.
L'esperienza negativa delle rappresentanze sindacali
unitarie (RSU), previste dall'accordo del 23 luglio 1993 sul
costo del lavoro, ha già dimostrato all'atto pratico, dove si
è voluto realizzarle, la carenza di democrazia e
l'arbitrarietà di questo istituto voluto da CGIL, CISL e
UIL.
E' necessario stabilire perciò per legge regole precise di
democrazia sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, al fine
di evitare prevaricazioni e falsificazioni dei dati di
rappresentanza ed il monopolio dei diritti sindacali da parte
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di sindacati cosiddetti maggiormente rappresentativi sul piano
nazionale.
La presente proposta di legge prevede perciò il diritto di
costituire le rappresentanze sindacali aziendali anche per i
sindacati rappresentativi sul piano regionale, provinciale od
aziendale, così come individuati dagli articoli 1 e 2.
Solo quando il cinquanta per cento più uno degli addetti
nell'unità produttiva lo richieda, le rappresentanze sindacali
aziendali possono essere costituite per elezione con il metodo
proporzionale puro, dando la più ampia possibilità di
partecipazione a tutte le organizzazioni sindacali che abbiano
i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 od anche a liste
spontanee di lavoratori costituitesi ad hoc per le
elezioni della rappresentanza sindacale aziendale, a
condizione però che queste liste siano sottoscritte almeno dal
5 per cento dei lavoratori dipendenti addetti nell'unità
produttiva.
E' previsto espressamente che l'obbligo della raccolta
delle firme valga solo per le organizzazioni sindacali o
gruppi di lavoratori che all'interno dell'unità produttiva
hanno un numero di iscritti inferiore al 5 per cento. Questa
norma vuole evitare l'uso ostruzionistico della raccolta firme
che viene messo in atto in molti casi di elezioni delle
rappresentanze sindacali unitarie da CGIL, CISL e UIL.
L'articolo 4 disciplina il rinnovo delle rappresentanze
sindacali aziendali e l'articolo 5 stabilisce il rapporto tra
il numero di componenti delle rappresentanze sindacali
aziendali ed il numero dei dipendenti dell'azienda.
L'articolo 6 invece stabilisce che tutti i sindacati che
hanno depositato il proprio statuto hanno il diritto a
percepire le quote associative mediante ritenute mensili sulla
paga o sulla pensione, attraverso il meccanismo della cessione
di credito previsto dalla legislazione generale di diritto
privato, stabilendo, una volta per tutte, che sono titolari di
tale diritto sia i lavoratori sia i sindacati ai quali i
lavoratori vogliono mensilmente dare il loro contributo.
Perciò l'azione legale contro il datore di lavoro, che non
vuole riconoscere il diritto alla contribuzione sindacale
mediante cessione di credito, può essere intrapresa sia dal
lavoratore sia dal sindacato che si vedono negare tale
diritto. La contribuzione sindacale decade immediatamente con
la comunicazione scritta al datore di lavoro o all'ente
erogante la pensione e non è valida alcuna norma contraria,
anche se di contratto. Inoltre le contribuzioni sindacali
sulle pensioni hanno valore annuale e non possono essere
rinnovate tacitamente.
L'articolo 7, infine, coordina le nuove disposizioni
contenute nella presente proposta di legge con il testo della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
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