Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2098
DDL0136-0002
Progetto di legge Camera n. 136 - testo presentato - (DDL13-136)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C136. TESTIPDL
...C136.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC136 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - L'evoluzione della società, con
  le sue innegabili influenze nel mondo del lavoro, ha portato
  la crisi del sindacato tradizionale.  Tale crisi è dimostrata
  dalla fuga dei lavoratori verso sindacati alternativi che
  facciano miglior uso della rappresentatività che non quello di
  utilizzare la consistenza numerica per scopi politici.
     La reazione dei lavoratori con il loro spostamento dal
  mastodonte della "triplice", vincolato politicamente ai vecchi
  partiti di potere e perciò soggetto ad ogni sorta di ricatto e
  compromesso, verso sindacati minori (liberi invece da ricatti
  e compromessi) ha portato come conseguenza l'inattualità dello
  statuto dei lavoratori.
     Il concetto di "sindacato nazionale" e la preclusione di
  diritti ai sindacati che non siano già firmatari di contratti,
  si sono rivelati strumento di ritorsione nei confronti dei
  sindacati alternativi; mezzo di repressione della libertà
  sindacale dei lavoratori attraverso scelte di sindacati che
  non siano quelli storici.
     Sostanzialmente i concetti esposti impediscono al
  sindacato che non sia già firmatario di contratti, di
  diventarlo se non attraverso una accesa conflittualità che può
  derivare solo da azioni di forza che danneggiano spesso senza
  ragione alcuna i processi produttivi, soffocandone sul nascere
  ogni possibilità di crescita.
     Il mancato riconoscimento alle rappresentanze sindacali
  aziendali toglie voce al sindacato in azienda, vanificando
  così la delega di rappresentanza concessagli dai lavoratori;
  l'impossibilità di adire la magistratura secondo quanto
  previsto dal titolo III della legge n. 300 del 1970, pone i
  sindacati alternativi nella scomoda posizione di non poter far
  valere i propri diritti in tempi brevi; il mancato
 
                               Pag. 2
 
  riconoscimento di pretendere la repressione della condotta
  antisindacale pone il piccolo sindacato nella condizione di
  non potersi nemmeno difendere adeguatamente; il non
  partecipare al tavolo delle trattative rende inutile qualsiasi
  delega conferita al sindacato.
     Sostanzialmente si chiede quale prospettiva può avere un
  sindacato, che non sia firmatario di contratti, di diventarlo
  in queste condizioni.  Ci si chiede anche come si possa
  pretendere che i lavoratori rinnovino l'adesione ad un
  sindacato impossibilitato, suo malgrado, a rappresentarli
  adeguatamente.
     La soppressione dell'obbligo giuridico di effettuazione
  delle trattenute sindacali ha fatto subentrare il solo vincolo
  contrattuale di cui, ancora una volta, possono avvantaggiarsi
  solo i sindacati confederali, gettando i sindacati minori, che
  per giovane età o per libera scelta non hanno sottoscritto i
  contratti nazionali, nella rovina economica cui consegue
  l'impossibilità stessa di sopravvivenza.
     La questione della rappresentanza sindacale nei luoghi di
  lavoro deve inoltre essere vista anche sotto il profilo del
  contenuto dell'accordo del luglio 1993 sul costo del lavoro,
  laddove riserva ai sindacati confederali una serie di
  prerogative esclusive chiaramente antidemocratiche, postumo di
  una legislazione protettiva, tra le quali il diritto di indire
  le elezioni ed il 33 per cento di nomina dei rappresentanti
  sindacali nelle aziende.
     L'esigenza manifestata nel mondo del lavoro di rivolgersi
  ad organizzazioni sindacali meno rappresentative sul piano
  numerico, ma più efficienti e meglio rappresentative da un
  punto di vista sostanziale, urta oggi con l'obbligo giuridico
  imposto dallo statuto dei lavoratori di conquistarsi la
  rappresentatività sul campo.
     Questa rappresentatività, tuttavia, non può essere
  conseguita se non con l'adesione dei lavoratori ai quali, in
  questa situazione, il "Davide alternativo" può offrire poco o
  nulla.
     Da qui l'esigenza di una sostanziale modifica del titolo
  III della legge 20 maggio 1970, n. 300, per consentire anche
  ai sindacati minori ed ai lavoratori ad essi iscritti quei
  diritti sanciti, oltre che dall'articolo 1 della legge che si
  vuole modificare, dalla stessa Costituzione.
     Perciò la presente proposta di legge introduce
  all'articolo 1 il concetto di associazione sindacale
  rappresentativa sul piano regionale, provinciale od aziendale
  al fine di riconoscere anche a queste associazioni i diritti
  sindacali sanciti dallo statuto dei lavoratori.
     Viene mantenuto il concetto di sindacato maggiormente
  rappresentativo sul piano nazionale, intendendosi per tale
  quella associazione sindacale che ha un numero di iscritti non
  inferiore al 5 per cento nella categoria professionale
  rappresentata.  Lo stesso metodo di valutazione vale anche per
  le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
  regionale, provinciale od aziendale, le quali sono ritenute
  tali quando hanno un numero di iscritti non inferiore al 5 per
  cento nella categoria professionale rappresentata nella
  regione, nella provincia o nell'azienda.
     Alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
  nazionale spetta il diritto di partecipare alla contrattazione
  ed alla firma dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  mentre alle organizzazioni rappresentative sul piano
  regionale, provinciale od aziendale spetta il diritto alla
  contrattazione regionale, provinciale od aziendale (articolo
  2).
     Nell'articolo 3 viene affrontato il problema delle
  rappresentanze sindacali aziendali (RSA), che durano in carica
  al massimo ventiquattro mesi.
     L'esperienza negativa delle rappresentanze sindacali
  unitarie (RSU), previste dall'accordo del 23 luglio 1993 sul
  costo del lavoro, ha già dimostrato all'atto pratico, dove si
  è voluto realizzarle, la carenza di democrazia e
  l'arbitrarietà di questo istituto voluto da CGIL, CISL e
  UIL.
     E' necessario stabilire perciò per legge regole precise di
  democrazia sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, al fine
  di evitare prevaricazioni e falsificazioni dei dati di
  rappresentanza ed il monopolio dei diritti sindacali da parte
 
                               Pag. 3
 
  di sindacati cosiddetti maggiormente rappresentativi sul piano
  nazionale.
     La presente proposta di legge prevede perciò il diritto di
  costituire le rappresentanze sindacali aziendali anche per i
  sindacati rappresentativi sul piano regionale, provinciale od
  aziendale, così come individuati dagli articoli 1 e 2.
     Solo quando il cinquanta per cento più uno degli addetti
  nell'unità produttiva lo richieda, le rappresentanze sindacali
  aziendali possono essere costituite per elezione con il metodo
  proporzionale puro, dando la più ampia possibilità di
  partecipazione a tutte le organizzazioni sindacali che abbiano
  i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 od anche a liste
  spontanee di lavoratori costituitesi  ad hoc  per le
  elezioni della rappresentanza sindacale aziendale, a
  condizione però che queste liste siano sottoscritte almeno dal
  5 per cento dei lavoratori dipendenti addetti nell'unità
  produttiva.
     E' previsto espressamente che l'obbligo della raccolta
  delle firme valga solo per le organizzazioni sindacali o
  gruppi di lavoratori che all'interno dell'unità produttiva
  hanno un numero di iscritti inferiore al 5 per cento.  Questa
  norma vuole evitare l'uso ostruzionistico della raccolta firme
  che viene messo in atto in molti casi di elezioni delle
  rappresentanze sindacali unitarie da CGIL, CISL e UIL.
     L'articolo 4 disciplina il rinnovo delle rappresentanze
  sindacali aziendali e l'articolo 5 stabilisce il rapporto tra
  il numero di componenti delle rappresentanze sindacali
  aziendali ed il numero dei dipendenti dell'azienda.
     L'articolo 6 invece stabilisce che tutti i sindacati che
  hanno depositato il proprio statuto hanno il diritto a
  percepire le quote associative mediante ritenute mensili sulla
  paga o sulla pensione, attraverso il meccanismo della cessione
  di credito previsto dalla legislazione generale di diritto
  privato, stabilendo, una volta per tutte, che sono titolari di
  tale diritto sia i lavoratori sia i sindacati ai quali i
  lavoratori vogliono mensilmente dare il loro contributo.
  Perciò l'azione legale contro il datore di lavoro, che non
  vuole riconoscere il diritto alla contribuzione sindacale
  mediante cessione di credito, può essere intrapresa sia dal
  lavoratore sia dal sindacato che si vedono negare tale
  diritto.  La contribuzione sindacale decade immediatamente con
  la comunicazione scritta al datore di lavoro o all'ente
  erogante la pensione e non è valida alcuna norma contraria,
  anche se di contratto.  Inoltre le contribuzioni sindacali
  sulle pensioni hanno valore annuale e non possono essere
  rinnovate tacitamente.
     L'articolo 7, infine, coordina le nuove disposizioni
  contenute nella presente proposta di legge con il testo della
  legge 20 maggio 1970, n. 300.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-136 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0136 TOTPAG=0008 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0003 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=013600 00 FASCIDC=13DDL0136 SORTNAV=0013600 000 00000 ZZDDLC136 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati