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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2100
DDL0136-0004
Progetto di legge Camera n. 136 - testo presentato - (DDL13-136)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C136. TESTIPDL
...C136.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC136 ZZ13 ZZPD ZZPR
     Dopo l'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
  sono inseriti i seguenti:
     "Art. 19- bis. - (Organizzazione sindacale maggiormente
  rappresentativa sul piano nazionale)  - 1.  E' associazione
  sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale
  quella che, su tutto il territorio italiano, ha un numero di
  iscritti non inferiore al 5 per cento delle adesioni
  complessivamente espresse dai lavoratori occupati nella
  categoria professionale rappresentata.
     2.  E' competenza dell'organizzazione sindacale
  maggiormente rappresentativa sul piano nazionale partecipare
  alla trattativa ed alla firma dei contratti collettivi
  nazionali di lavoro.
     Art. 19- ter. - (Organizzazione sindacale
  rappresentativa sul piano regionale, provinciale od aziendale)
  -  1.  E' associazione sindacale rappresentativa sul piano
  regionale, provinciale od aziendale, quella che nella regione,
  nella provincia o nell'azienda ha un numero di iscritti non
  inferiore al 5 per cento delle adesioni complessivamente
  espresse dai lavoratori occupati nella categoria professionale
  rappresentata.
     2.  E' diritto della organizzazione sindacale
  rappresentativa sul piano regionale, provinciale od aziendale
  partecipare alla trattativa ed alla firma rispettivamente di
 
                               Pag. 5
 
  contratti od accordi sindacali regionali, provinciali od
  aziendali.
     3.  La certificazione degli iscritti avviene annualmente
  attraverso gli uffici regionali e provinciali del lavoro e
  della massima occupazione.
     4.  Le certificazioni di cui al comma 3 sono pubbliche".
                           Art. 3.
     1.  Dopo l'articolo 19- ter  della legge 20 maggio
  1970, n. 300, introdotto dall'articolo 2 della presente legge,
  è inserito il seguente:
     "Art. 19- quater. - (Rinnovo delle rappresentanze
  sindacali aziendali) -  1.  La costituzione delle
  rappresentanze sindacali aziendali può avvenire anche per
  elezione con metodo proporzionale, qualora lo richieda almeno
  il 50 per cento più uno degli addetti nell'unità
  produttiva.
     2.  Possono essere eletti rappresentanti aziendali tutti i
  lavoratori dipendenti aventi diritto al voto indipendentemente
  dalla loro iscrizione a qualsiasi sindacato di categoria.
     3.  Alla elezione delle rappresentanze sindacali aziendali
  possono concorrere:
       a)  liste elettorali prescrutate dalle associazioni
  sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente
  rappresentative sul piano nazionale;
       b)  liste elettorali prescrutate dalle
  organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale,
  provinciale od aziendale;
       c)  liste sottoscritte da un numero di lavoratori
  dipendenti nell'unità produttiva non inferiore al 5 per cento
  degli aventi diritto al voto.
     4.  L'obbligo delle firme esiste solo per i casi di cui
  alla lettera  c)  del comma 3; negli altri casi le firme
  sono nulle.
     5.  Le rappresentanze sindacali aziendali elette conservano
  la loro qualifica anche se dimissionarie dal sindacato di
  appartenenza al momento della elezione o se radiate dal
  sindacato stesso.
 
                               Pag. 6
 
     6.  Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica
  per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
     7.  L'elezione delle rappresentanze sindacali aziendali
  viene indetta da quelle uscenti almeno un mese prima della
  scadenza del mandato.
     8.  Entro dieci giorni dalla elezione delle nuove
  rappresentanze sindacali aziendali quelle uscenti devono
  comunicare all'azienda i nominativi dei nuovi eletti.
     9.  Solo per motivi di particolare gravità le
  rappresentanze sindacali aziendali possono prolungare la
  propria permanenza in carica per il termine massimo di un
  mese".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-136 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0136 TOTPAG=0008 TOTDOC=0008 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=011 PAGFIN=0006 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=013600 00 FASCIDC=13DDL0136 SORTNAV=0013600 000 00000 ZZDDLC136 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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