| Dopo l'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 19- bis. - (Organizzazione sindacale maggiormente
rappresentativa sul piano nazionale) - 1. E' associazione
sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale
quella che, su tutto il territorio italiano, ha un numero di
iscritti non inferiore al 5 per cento delle adesioni
complessivamente espresse dai lavoratori occupati nella
categoria professionale rappresentata.
2. E' competenza dell'organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa sul piano nazionale partecipare
alla trattativa ed alla firma dei contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Art. 19- ter. - (Organizzazione sindacale
rappresentativa sul piano regionale, provinciale od aziendale)
- 1. E' associazione sindacale rappresentativa sul piano
regionale, provinciale od aziendale, quella che nella regione,
nella provincia o nell'azienda ha un numero di iscritti non
inferiore al 5 per cento delle adesioni complessivamente
espresse dai lavoratori occupati nella categoria professionale
rappresentata.
2. E' diritto della organizzazione sindacale
rappresentativa sul piano regionale, provinciale od aziendale
partecipare alla trattativa ed alla firma rispettivamente di
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contratti od accordi sindacali regionali, provinciali od
aziendali.
3. La certificazione degli iscritti avviene annualmente
attraverso gli uffici regionali e provinciali del lavoro e
della massima occupazione.
4. Le certificazioni di cui al comma 3 sono pubbliche".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 19- ter della legge 20 maggio
1970, n. 300, introdotto dall'articolo 2 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 19- quater. - (Rinnovo delle rappresentanze
sindacali aziendali) - 1. La costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali può avvenire anche per
elezione con metodo proporzionale, qualora lo richieda almeno
il 50 per cento più uno degli addetti nell'unità
produttiva.
2. Possono essere eletti rappresentanti aziendali tutti i
lavoratori dipendenti aventi diritto al voto indipendentemente
dalla loro iscrizione a qualsiasi sindacato di categoria.
3. Alla elezione delle rappresentanze sindacali aziendali
possono concorrere:
a) liste elettorali prescrutate dalle associazioni
sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) liste elettorali prescrutate dalle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale,
provinciale od aziendale;
c) liste sottoscritte da un numero di lavoratori
dipendenti nell'unità produttiva non inferiore al 5 per cento
degli aventi diritto al voto.
4. L'obbligo delle firme esiste solo per i casi di cui
alla lettera c) del comma 3; negli altri casi le firme
sono nulle.
5. Le rappresentanze sindacali aziendali elette conservano
la loro qualifica anche se dimissionarie dal sindacato di
appartenenza al momento della elezione o se radiate dal
sindacato stesso.
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6. Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica
per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
7. L'elezione delle rappresentanze sindacali aziendali
viene indetta da quelle uscenti almeno un mese prima della
scadenza del mandato.
8. Entro dieci giorni dalla elezione delle nuove
rappresentanze sindacali aziendali quelle uscenti devono
comunicare all'azienda i nominativi dei nuovi eletti.
9. Solo per motivi di particolare gravità le
rappresentanze sindacali aziendali possono prolungare la
propria permanenza in carica per il termine massimo di un
mese".
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