| 1. Dopo l'articolo 19- quater della legge 20 maggio
1970, n. 300, introdotto dall'articolo 3 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 19- quinquies. - (Surroga di poteri alle
rappresentanze sindacali aziendali) - 1. Qualora le
rappresentanze sindacali aziendali in carica non provvedano
nel termine stabilito ad indire le elezioni, il sindacato più
rappresentativo in azienda, intendendosi per tale quello con
il maggiore numero di iscritti nella unità produttiva, potrà
indire le elezioni delle rappresentanze sindacali aziendali.
In caso di ugual numero di iscritti tra due sindacati, si
considera più rappresentativo quello con il maggior numero di
iscritti in assoluto".
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