| 1. Dopo l'articolo 19- quinquies della legge 20
maggio 1970, n. 300, introdotto dall'articolo 4 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 19- sexies. - (Composizione delle rappresentanze
sindacali aziendali) - 1. Salvo clausole più favorevoli dei
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contratti collettivi, possono essere eletti nelle
rappresentanze sindacali aziendali:
a) un componente nelle aziende con meno di
quindici dipendenti;
b) un componente ogni quindici dipendenti nelle
unità di lavoro fino a quarantacinque dipendenti;
c) tre componenti, più un ulteriore numero di
componenti da determinarsi in ragione di uno ogni
quarantacinque dipendenti, applicando tale rapporto oltre i
quarantacinque nelle unità di lavoro che occupano fino a
quattrocentocinquanta dipendenti;
d) dodici componenti, più un ulteriore numero di
componenti da determinarsi in ragione di uno ogni novanta
dipendenti, applicando tale rapporto nelle unità di lavoro che
occupano più di quattrocentocinquanta dipendenti".
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