| 1. All'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n 300, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1993, n. 223, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"Il diritto di percepire contributi sindacali mensili dai
lavoratori e dai pensionati loro iscritti, è riconosciuto a
tutti i sindacati che abbiano depositato il loro statuto.
Il diritto di percepire le contribuzioni si esercita
mediante atto di cessione di credito formalmente effettuato
dal lavoratore alla propria azienda o dal sindacato all'INPS
ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile e trasmesso al
datore di lavoro o all'INPS dal lavoratore stesso ovvero dal
sindacato beneficiario. Il contributo sindacale decade
immediatamente a seguito di disdetta scritta comunicata al
datore di lavoro od all'ente erogatore della pensione. Ogni
disposizione contraria al presente comma è nulla.
L'autorizzazione alla ritenuta sindacale sulla pensione ha
validità annuale e non può essere tacitamente rinnovata".
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