| 1. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, la parola "nazionali" è sostituita dalle
seguenti: "identificate secondo quanto disposto dall'articolo
19".
2. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti dei sindacati che disturbano, molestano o
comunque impediscono il normale svolgimento delle attività di
altri sindacati, facendo pressioni di qualunque tipo sul
datore di lavoro o defiggendo i comunicati esposti".
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