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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2106
DDL0136-0002
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - L'Assemblea si accinge ad
  esaminare il testo unificato, elaborato dalla Commissione
  Lavoro, delle proposte di legge presentate dalle diverse forze
  politiche sul tema della rappresentanza e rappresentatività
  sindacale e dell'efficacia dei contratti collettivi di
  lavoro.
     Un tema importante, in quanto una società in profonda
  trasformazione e che ridefinisce tutti i propri spazi di
  esercizio della democrazia non può tralasciare componenti
  essenziali di essa, quali sono le forme di aggregazione
  sociale, perché da esse trae alimento per un suo progressivo
  ed equilibrato sviluppo.  In campo sindacale l'esigenza della
  ridefinizione per via legislativa della rappresentanza e della
  rappresentatività è ormai ineludibile e riguarda le
  organizzazioni sia dei lavoratori che delle imprese.  Tutti i
  lavoratori pubblici o privati, delle grandi o piccole imprese
  devono, con certezza di esigibilità del diritto, poter
  eleggere i propri rappresentanti sindacali nell'ambito del
  luogo di lavoro e a livello interaziendale per i luoghi di
  lavoro più piccoli.
     Con il  referendum  dell'11 giugno 1995 sono venute
  meno sia le norme che definivano la soglia di accesso alle
  trattative nel pubblico impiego, che i criteri di presunzione
  di maggiore rappresentatività attribuita dallo Statuto dei
  lavoratori ai sindacati confederali, favorendo la
  proliferazione di tanti piccoli sindacati e la nascita di
  sindacati "fantasma" dei lavoratori e delle imprese, che sta
  producendo contratti sottoscritti da parti sociali sprovviste
  di qualsiasi forma di legittimazione.
     Questo rende ancor più urgente la necessità di definire il
  carattere  erga omnes  degli accordi sottoscritti e
  implica anche la necessità di affrontare con chiarezza il
  problema di chi sia legittimato a siglare accordi che abbiano
  efficacia per tutti, lavoratori iscritti e non iscritti, e di
  come debba avvenire tale legittimazione.
     L'attuazione della delega specifica contenuta nella legge
  "Bassanini" n. 59 del 1997 ha provveduto a risolvere
  positivamente il problema per i lavoratori pubblici.  Diventa
  oggi indispensabile, quindi, definire norme legislative di
  valore universale.  Le soluzioni adottate per il pubblico
  impiego aiutano questo cammino, anche se la legge che dovrà
  valere per tutti i lavoratori deve necessariamente tenere
  conto delle diverse condizioni esistenti nel sistema pubblico
  e in quello privato.
     Il testo all'esame dell'Assemblea è prodotto e ha tratto
  stimolo da un costante confronto con le parti sociali, che ha
  rappresentato peraltro l'elemento di riferimento del lavoro
  del Comitato ristretto costituito dalla Commissione Lavoro,
  che si è svolto attraverso l'audizione delle organizzazioni
  sindacali e datoriali (51 in totale), chiamando al confronto
  ed alla proposta le diverse forme di rappresentanza dei
  lavoratori e delle imprese esistenti nel nostro Paese.
     Oltre ai sindacati confederali ed alle maggiori
  organizzazioni degli imprenditori, la Commissione ha infatti
  provveduto ad audire anche i rappresentanti delle svariate
  organizzazioni di natura autonoma e non confederale operanti
  in Italia.  Nessuna organizzazione che lo abbia richiesto è
  stata esclusa dalle audizioni.
     Il provvedimento che l'Assemblea si accinge ad esaminare è
  il frutto di un anno e mezzo di dialogo e di mediazione,
  svoltisi sulla base delle 14 proposte di legge presentate alla
  Camera dei Deputati, nell'intento di costruire una sintesi tra
  opzioni politiche e culturali molto diverse e di realizzare un
  testo profondamente innovativo
 
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  e riformatore con il massimo livello di consenso possibile e
  senza mortificare nessuna delle posizioni in campo.
     Al contrario si vuole valorizzare la peculiare esperienza
  sindacale italiana, che ha saputo far convivere sia il valore
  associativo sia quello elettivo e rappresentativo, che va ben
  oltre la rappresentanza degli iscritti.
     Il testo proposto è quindi il risultato di un positivo e
  continuo confronto con le rappresentanze e le organizzazioni
  sindacali dei lavoratori e delle imprese e tenta di
  convogliare in un contesto omogeneo proposte che si pongono
  l'obiettivo dell'aggiornamento di un sistema di rappresentanza
  che si è nel tempo rivelato poco idoneo a comprendere i
  fenomeni e le forme organizzative derivanti dai mutamenti
  dell'economia e del mercato del lavoro, oltre che rendere
  esigibili i contenuti degli accordi interconfederali del
  1993.
     L'operazione di aggiornamento del nostro modello di
  rappresentanza si è resa necessaria soprattutto negli ultimi
  anni.  I fenomeni intervenuti nell'economia hanno portato, da
  un lato, a profonde trasformazioni nell'organizzazione del
  lavoro e, dall'altro, alla frammentazione della rappresentanza
  sindacale, anche nei luoghi in cui è più radicato il
  sindacalismo confederale.    Il  referendum  sulla
  rappresentanza del 1995 ha contribuito, con il quadro
  legislativo che ne è derivato, a dare ulteriore impulso a
  questa esigenza.
     La stessa Corte Costituzionale ha più volte sollecitato il
  legislatore ad intervenire per sanare gli effetti che si erano
  prodotti a seguito del risultato referendario, che ha
  eliminato il criterio di presunta maggiore rappresentatività
  senza che esso fosse sostituito da un qualsiasi altro
  criterio.  Ne è derivata una spinta alla frammentazione
  sindacale, dal momento che per essere considerati
  rappresentativi è diventato sufficiente sottoscrivere un
  contratto di lavoro.
     In ogni caso, proprio per evitare rischi di un'impropria
  lettura del nostro lavoro, desidero sottolineare come
  l'articolato proposto non intenda intervenire sugli assetti
  della struttura contrattuale, né miri ad indebolire il ruolo
  della concertazione e la prevalente natura confederale del
  sindacalismo italiano.
  1.  AMBITO DI INTERVENTO NORMATIVO E RAPPORTO CON LA
  LEGISLAZIONE VIGENTE
     Il testo licenziato dalla Commissione Lavoro detta
  disposizioni in materia di costituzione di rappresentanze
  sindacali unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro,
  rappresentatività e diritti delle organizzazioni sindacali dei
  lavoratori e dei datori di lavoro e modalità di adesione alle
  stesse, nonché in materia di efficacia dei contratti
  collettivi di lavoro.
     Nella legislazione vigente manca una disciplina esaustiva
  delle materie sopra elencate e, quindi, il testo proposto
  dalla Commissione si muove in un ambito per larga parte nuovo
  o divenuto privo di punti di riferimento legislativi a seguito
  dei  referendum  abrogativi del 1995.
     L'unico vero impatto sulla legislazione vigente si
  verifica in relazione al decreto legislativo 4 novembre 1997,
  n. 396, in materia di contrattazione collettiva e di
  rappresentatività sindacale nel pubblico impiego, nonché in
  relazione al titolo III della legge n. 300 del 1970.  Non v'è
  dubbio che le disposizioni elaborate dalla Commissione si
  sovrappongono in parte a quelle recate dal citato decreto
  legislativo e dallo Statuto dei lavoratori: nel corso
  dell'esame in sede referente, tuttavia, non è sembrato
  opportuno introdurre norme di abrogazione espressa per evitare
  che, nelle more della definizione in sede contrattuale degli
  aspetti rimessi alla autonomia delle parti sociali, possano
  verificarsi vuoti legislativi.  Si tratta, comunque, di un
  aspetto suscettibile di ulteriori approfondimenti.
  2.  ISTRUTTORIA LEGISLATIVA SVOLTA
     La Commissione non ha ritenuto necessario, considerato
  l'oggetto dell'intervento legislativo, richiedere al Governo
  specifiche informazioni o relazioni tecniche
 
                               Pag. 8
 
  ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento.
  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
  tuttavia, ha messo spontaneamente a disposizione del Comitato
  ristretto uno studio in materia di rappresentanza e
  rappresentatività sindacale che aveva commissionato ad un
  gruppo di giuslavoristi; di tale documento il Comitato
  ristretto ha tenuto il debito conto.
     Come ho avuto modo di anticipare, nel corso dell'esame in
  sede referente la Commissione Lavoro ha svolto un ampio ciclo
  di audizioni informali, ascoltando 51 organizzazioni sindacali
  dei lavoratori e dei datori di lavoro.  E' stato così possibile
  raccogliere i diversi punti di vista in merito alla bozza di
  testo unificato elaborata dal Comitato ristretto.  Di alcune
  preziose indicazioni si è tenuto conto nell'elaborare le norme
  ora sottoposte all'Assemblea.
     Sul testo unificato predisposto dalla Commissione Lavoro
  hanno espresso il proprio parere favorevole le Commissioni I,
  II, V, VI e VII.  L'unica condizione e alcune osservazioni
  contenute in tali pareri sono state recepite dalla Commissione
  Lavoro.
     Le osservazioni sub  b), c)  ed  e)  della I
  Commissione non sono state accolte, la prima perché avrebbe
  costituito una rilevante deroga al principio - costantemente
  seguito dalla Commissione di merito - della salvaguardia
  dell'autonomia contrattuale delle parti, la seconda perché
  avrebbe rischiato di incrinare l'intero sistema di elezione
  delle RSU e, conseguentemente, di misurazione della effettiva
  rappresentatività delle organizzazioni sindacali, l'ultima
  perché l'apporto dell'ISTAT nel procedimento di rilevazione
  dei dati elettivi e associativi è apparso eccessivo alla
  Commissione di merito, la quale ha ritenuto che la
  composizione paritetica dei comitati di cui all'articolo 8
  garantisse modalità di rilevazione dei dati sufficientemente
  certe ed obiettive.
     L'esigenza di tutelare l'autonomia contrattuale delle
  parti è all'origine anche del mancato recepimento
  dell'osservazione contenuta nel parere della II Commissione,
  mentre il mancato accoglimento della osservazione sub  a)
  della VI Commissione deriva dalla scelta di garantire in
  via legislativa alcuni fondamentali diritti del lavoratore nei
  confronti delle organizzazioni sindacali e di evitare
  comportamenti contrari allo spirito della nuova legge da parte
  delle organizzazioni stesse.
     Infine, l'osservazione sub  b)  della VI Commissione
  incide su un punto che ha formato oggetto di un vivace
  dibattito in sede referente, relativo alle modalità con le
  quali sia possibile garantire coerenza fra la contrattazione
  di livello nazionale e la contrattazione decentrata.  La
  Commissione Lavoro ha ritenuto di aver individuato un punto di
  equilibrio in proposito: sarà l'Assemblea a stabilire se la
  soluzione proposta sia o meno condivisibile.
  3.  L'ARTICOLATO DEFINITO DALLA COMMISSIONE
     L'articolo 1 disciplina la costituzione delle
  rappresentanze sindacali unitarie (RSU).  Il comma 1 sancisce
  il diritto dei lavoratori a costituire le RSU nelle unità
  produttive che occupano più di quindici dipendenti e nelle
  unità amministrative individuate dai contratti collettivi
  stipulati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, così
  come individuate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29.
     Il comma 2 affida alla contrattazione collettiva nazionale
  la definizione delle modalità per l'elezione di RSU aziendali
  o interaziendali nelle unità che occupano fino a quindici
  dipendenti.  Qualora le parti sociali non raggiungano un
  accordo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
  entro termini prestabiliti, interviene dapprima a sollecitare
  una disciplina consensuale della materia e poi, persistendo il
  disaccordo, stabilisce con proprio decreto le modalità di
  costituzione delle RSU nelle unità che occupano fino a
  quindici dipendenti.  E' comunque precisato che le disposizioni
  del decreto ministeriale si applicano solo fino a quando le
  parti non stabiliscano una diversa disciplina in sede
  negoziale.
     Il comma 3 consente la costituzione di organismi di
  coordinamento delle RSU, in
 
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  relazione alle imprese articolate sul territorio nazionale in
  più unità produttive, mentre il comma 4 attribuisce alle
  organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative la
  titolarità della contrattazione nelle aree e nei settori nei
  quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la
  contrattazione territoriale integrativa.
     L'articolo 2 indica i soggetti ai quali è attribuito il
  diritto di promuovere la costituzione delle RSU: si tratta
  delle associazioni sindacali che hanno negoziato e
  sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali,
  nonché le altre organizzazioni sindacali che vantino una
  determinata presenza associativa nell'unità in cui si svolge
  l'elezione.  Il diritto di promuovere il rinnovo delle RSU è
  attribuito anche alla rappresentanza uscente, mentre il
  diritto di presentare liste compete ai soggetti sopra
  indicati, nonché a forme associative o a comitati di
  lavoratori cui aderisca una determinata aliquota di lavoratori
  occupati nell'unità in cui si svolge l'elezione.
     Le disposizioni recate dall'articolo 3 riguardano il
  procedimento per l'elezione delle RSU, la cui disciplina è
  demandata alla contrattazione collettiva nazionale o agli
  accordi interconfederali, nell'ambito dei principi indicati al
  comma 1.
  Il comma 5 attribuisce al giudice del lavoro la competenza
  sulle controversie concernenti le elezioni.  E' stabilito,
  quale condizione di procedibilità della domanda, il previo
  ricorso ai comitati paritetici provinciali di cui all'articolo
  8, comma 7.
  Il comma 6 prevede che la pubblicazione dei risultati
  elettorali sia curata dal CNEL, mentre il comma 7 stabilisce
  che, dopo diciotto mesi dalla sua costituzione, la RSU debba
  promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di
  suo rinnovo anticipato.
  La composizione delle RSU è stabilita dall'articolo 4 del
  testo della Commissione.  Il numero dei componenti è graduato
  in funzione del numero di addetti dell'unità produttiva o
  amministrativa di riferimento, da calcolare secondo i criteri
  indicati al comma 5.  I commi 2, 3, 4 e 6 dettano speciali
  norme per la rappresentanza delle categorie dei quadri, dei
  dirigenti e dei lavoratori inquadrati con contratti di
  parasubordinazione.
     L'articolo 5 indica i diritti che competono alle RSU ed ai
  loro componenti.  In particolare, il comma 1 precisa che alle
  RSU spetta il diritto alla contrattazione, con l'assistenza
  delle associazioni sindacali rappresentative che hanno
  negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati nelle
  unità produttive ed amministrative di riferimento.  I contratti
  collettivi nazionali possono stabilire modalità con le quali
  le RSU esercitano l'attività contrattuale sulle materie
  rinviate ad accordi decentrati.
     Il comma 2, facendo salve eventuali condizioni più
  favorevoli previste dalla contrattazione collettiva, elenca in
  dettaglio gli altri diritti riconosciuti alle RSU (primo fra
  tutti, il diritto all'informazione), mentre i commi da 3 a 8
  disciplinano la materia dei permessi retribuiti e non
  retribuiti, sia per le unità produttive che per quelle
  amministrative, prevedendone una graduazione in funzione delle
  dimensioni dell'unità di riferimento, dettando i criteri per
  la ripartizione del monte ore complessivo fra la RSU e le
  organizzazioni sindacali rappresentative e riconoscendo il
  diritto ai permessi retribuiti ai componenti gli organi
  direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative.
     Il comma 10 legittima la RSU ad esperire l'azione di cui
  all'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.
     L'articolo 6, invece, enumera i diritti spettanti alle
  associazioni sindacali rappresentative, specificando che essi
  sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati entro
  limiti numerici determinati dalla contrattazione
  collettiva.
     L'articolo 7 afferma la competenza della magistratura del
  lavoro per le controversie relative all'applicazione della
  futura legge, mentre l'articolo 8 definisce il concetto di
  rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale,
  provinciale e aziendale.
     In via transitoria sono considerati rappresentativi, ai
  vari livelli di contrattazione, i sindacati firmatari di
  contratti e accordi applicati nell'unità produttiva o
 
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  amministrativa di riferimento, nonché i sindacati
  monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
     Con l'entrata a regime della nuova normativa saranno,
  invece, considerati rappresentativi, ai vari livelli di
  contrattazione, i sindacati che nel corrispondente ambito
  rappresentino almeno il 5 per cento dei lavoratori del
  comparto o dell'area contrattuale, considerando a tal fine la
  media tra il dato associativo e il dato elettorale.
     I commi 4 e 5 dettano norme speciali, rispettivamente, per
  le organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche e per
  le confederazioni sindacali.
     La raccolta dei dati sulle adesioni ai sindacati è
  affidata dal comma 6 al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale.
  Il comma 7 istituisce i comitati paritetici provinciali e,
  presso il CNEL, il comitato paritetico nazionale.  I comitati
  garantiscono modalità di rilevazione certe ed obiettive e
  certificano i dati sulle adesioni alle organizzazioni
  sindacali, provvedendo altresì alla risoluzione delle
  eventuali controversie.
  Il comma 8 attribuisce ai comitati paritetici la verifica
  dei dati relativi ai voti e alle deleghe, precisando che non
  devono essere prese in considerazione le adesioni a favore di
  organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un
  contributo economico inferiore della metà rispetto a quello
  mediamente richiesto dalle organizzazioni del comparto o
  dell'area.
  Il comma 9 stabilisce le procedure attraverso le quali i
  comitati paritetici deliberano in merito alle contestazioni
  relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni, mentre il
  comma 10 pone a carico dei comitati un obbligo di informazione
  nei confronti delle organizzazioni sindacali.
     L'articolo 9 regolamenta le modalità di adesione alle
  organizzazioni sindacali, individuando come strumento
  ordinario per il versamento dei relativi contributi la
  cessione dei crediti per salari e stipendi futuri.  La cessione
  ha validità quadriennale, ma in caso di revoca la sua
  efficacia viene meno dopo sessanta giorni.
     Il comma 3 disciplina la comunicazione, da parte del
  datore di lavoro, delle iscrizioni alle organizzazioni
  sindacali ai fini della verifica del dato associativo, mentre
  i commi 4 e 5 fanno comunque salva ogni forma di adesione che
  utilizzi strumenti diversi dalla cessione del credito: in tal
  caso la verifica della rappresentatività della singola
  organizzazione sindacale è subordinata al fatto che la
  raccolta dei dati sulle adesioni ad essa avvenga con modalità
  certificabili e i relativi contributi siano versati in un
  apposito fondo.
     Infine, l'individuazione dei criteri per la certificazione
  dei dati associativi è rimessa, dal comma 6, a un decreto
  ministeriale.
     L'articolo 10 contiene norme sull'efficacia dei contratti
  collettivi di lavoro.  In particolare, ai sensi del comma 1, i
  contratti nazionali producono effetti nei confronti di tutti i
  lavoratori dipendenti pubblici o privati, qualora siano
  sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori che
  rappresentino almeno:
         a)  il 51 per cento dei lavoratori, come media tra
  dato associativo e dato elettorale, nel comparto o nell'area
  contrattuale;
         b)  ovvero il 60 per cento dei lavoratori, sulla
  base del solo dato elettorale, nel medesimo ambito.
     Gli accordi stipulati dalle RSU obbligano i datori di
  lavoro alla loro osservanza nei confronti di tutti i
  lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa di
  riferimento.
     Il comma 2 rende applicabili ai contratti collettivi
  appena descritti le disposizioni dell'articolo 2077 del codice
  civile, in materia di efficacia del contratto collettivo
  rispetto ai contratti individuali, mentre il comma 3 precisa
  che i contratti collettivi sono immediatamente produttivi di
  effetti.
     Il comma 4 affida alle organizzazioni sindacali dei
  lavoratori, che abbiano i requisiti di rappresentatività
  stabiliti dall'articolo 8, la disciplina delle modalità di
  consultazione dei lavoratori in materia di verifica risolutiva
  dei contratti collettivi, sulla base di alcuni puntuali
  criteri stabiliti dalla legge, volti a garantire la più ampia
  partecipazione dei lavoratori e la democraticità
 
                              Pag. 11
 
  del procedimento.  In caso di inerzia delle organizzazioni
  sindacali, la disciplina della consultazione dei lavoratori è
  stabilita con decreto ministeriale.
     L'articolo 11 detta i criteri in base ai quali si
  determina la rappresentatività delle organizzazioni sindacali
  dei datori di lavoro: a tal fine occorre fare riferimento al
  numero di imprese associate, al numero di addetti e alla
  diffusione territoriale delle stesse.
     L'articolo 12 contiene le disposizioni transitorie e
  finali.  Le elezioni delle RSU devono avvenire entro un anno
  dall'entrata in vigore della legge.  L'insediamento delle nuove
  rappresentanze comporta la decadenza di quelle eventualmente
  già elette in base a contratti o accordi collettivi vigenti.
  In fase di prima applicazione, il Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale può intervenire in via sostitutiva per
  stabilire le modalità di elezione delle RSU, qualora le parti
  sociali non abbiano raggiunto un accordo in merito.
  Ai sensi del comma 4, il primo mandato delle RSU può avere
  una durata inferiore al termine ordinario di tre anni, mentre
  il comma 5 fa salve per un periodo di quattro anni le forme di
  adesione alle organizzazioni sindacali che non rispondano ai
  requisiti indicati all'articolo 9.
     Infine, il comma 6 stabilisce che, fino all'entrata a
  regime del nuovo sistema di rilevazione della
  rappresentatività sindacale, l'assistenza alle RSU nella
  contrattazione è prestata anche dalle organizzazioni
  monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
  4.  RISPONDENZA DEL TESTO AGLI ASPETTI INDICATI NELL'ARTICOLO
  79, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO
     Nella prima parte di questa relazione ho già avuto modo di
  ricordare i motivi che hanno reso obbligato il ricorso alla
  legge, non essendo possibile conseguire i medesimi fini
  attraverso fonti diverse.  Ribadisco, comunque, che obiettivo
  costante della Commissione è stato quello di conservare il
  massimo grado di autonomia possibile in capo alle parti
  sociali, sia pure nell'ambito di criteri e principi volti a
  tutelare diritti fondamentali dei lavoratori e delle
  organizzazioni sindacali.
     Non sono emersi dubbi circa la conformità della disciplina
  proposta alla Costituzione e, in particolare, all'articolo 39
  (come emerge d'altro canto dal parere favorevole espresso
  dalla I Commissione) o la sua compatibilità con la normativa
  dell'Unione europea, né sul rispetto delle competenze delle
  regioni e delle autonomie locali.
     In merito ai termini individuati dal testo della
  Commissione per l'attuazione della nuova disciplina, è da
  sottolineare che viene sempre garantito - anche attraverso le
  disposizioni transitorie dell'articolo 12 - un ampio margine
  affinché possa realizzarsi l'accordo fra le parti, mentre gli
  interventi sostitutivi da parte del Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale vengono consentiti solo quando il
  trascorrere di un significativo lasso di tempo renda evidente
  l'impossibilità di giungere ad una disciplina consensuale
  della materia.
     Riguardo ad eventuali oneri per la pubblica
  amministrazione, si rinvia al parere favorevole senza alcuna
  condizione od osservazione reso dalla Commissione Bilancio.  Il
  coinvolgimento del CNEL nelle procedure per la verifica dei
  dati elettorali ed associativi deve anzi essere considerato un
  modo per valorizzare un'istituzione che sembra tuttora
  necessitare di un rilancio.    La raccolta dei dati sulle
  adesioni alle organizzazioni sindacali da parte delle
  direzioni provinciali del lavoro appare un adempimento
  sostenibile sulla base delle risorse attuali.
     Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non determinano alcun
  onere aggiuntivo per le imprese rispetto alla legislazione
  vigente in termini di permessi sindacali.
     Onorevoli colleghi!  L'obiettivo del provvedimento in esame
  è quello di rafforzare la rappresentanza generale e, quindi,
  la democrazia sociale, con una legge di impianto
  universalistico, in grado di dare principi omogenei tra il
  settore pubblico e quello privato, potenziando così il ruolo
 
                              Pag. 12
 
  del sindacato nella vita democratica del Paese.
     Ci si propone innanzitutto di consolidare e valorizzare
  l'esperienza del modello di sindacalismo confederale italiano,
  realizzando una sintesi tra il suo essere sindacato
  associativo ed elettivo.  Vi è poi l'esigenza di contrastare
  l'eccessiva frantumazione, ma garantendo il pluralismo;
  misurare l'effettiva rappresentatività dei sindacati sulla
  base della consistenza associativa certificata e del consenso
  elettorale riscosso tra tutti i lavoratori; assicurare la
  costituzione delle RSU in tutti i luoghi di lavoro o aree
  territoriali per le piccole imprese, senza provocare conflitti
  tra la rappresentanza sindacale firmataria dei contratti
  collettivi nazionali e la rappresentanza sindacale aziendale
  nella contrattazione di secondo livello; conferire efficacia
  erga omnes  a tutti i contratti di lavoro sottoscritti
  dai sindacati dei quali sia misurabile la rappresentatività;
  indicare, infine, i criteri sulla base dei quali i sindacati
  dovranno disciplinare l'eventuale verifica del consenso tra i
  lavoratori interessati.
     Con ciò riteniamo di portare un contributo all'intero
  processo di adeguamento della nostra democrazia, che si
  arricchisce di nuove sedi, istituti e strumenti che ne
  determinano un progressivo ed equilibrato sviluppo.
     Nel rispetto del pluralismo, l'intento del legislatore
  deve essere quello di contribuire a ridurre i rischi che
  derivano da un'eccessiva frammentazione della rappresentanza,
  senza comunque intervenire sull'autonomia della vita
  associativa; ciò che si vuole regolamentare è la funzione di
  rappresentanza generale che svolgono i sindacati e non invece
  la loro vita associativa, che resta libera.
     Ritengo che sia comune la riflessione sulla necessità che
  il Parlamento operi affinché sia reso esigibile ciò che è
  stato definito in forma pattizia per l'elezione dei
  rappresentanti dei lavoratori con gli accordi del 1993,
  riconfermati dal recente Patto sociale, dando certezza alla
  rappresentatività, misurando la capacità di rappresentanza e
  rendendo in questo modo più efficace la contrattazione.
     Lo scrupolo di fondo è quello di realizzare una normativa
  in grado di definire il giusto equilibrio tra ciò che
  prescrive la norma di legge ed il rinvio alla contrattazione.
  Un equilibrio che il testo proposto mi pare abbia
  raggiunto.
     Ritengo, inoltre, significativo che questo testo sia il
  risultato di un confronto e di una elaborazione che ha visto
  coinvolte tutte le forze politiche impegnate in Commissione
  Lavoro, attraverso l'apporto di contributi importanti e di
  segno propositivo.
     Il tema del rinnovamento della rappresentanza sociale,
  d'altronde, non può avere coloriture di parte e deve impegnare
  tutti in uno sforzo di consapevolezza che non c'è rinnovamento
  della rappresentanza politica senza un aggiornamento della
  rappresentanza sociale, in grado di renderla anche più
  democratica e trasparente.
     Intendo pertanto ringraziare i componenti della
  Commissione Lavoro, i quali hanno fornito un reale contributo
  di idee e di proposte, pur nell'appartenenza a partiti e
  schieramenti diversi.  E' mio auspicio che questa condivisione
  di intenti, che nasce dalla necessità di offrire al Paese un
  importante strumento di democrazia atteso da anni dai
  lavoratori e dai cittadini, si ripresenti anche durante la
  discussione in Assemblea.
                                             Pietro GASPERONI,
                                Relatore per la maggioranza.
 
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