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Onorevoli Colleghi! - L'Assemblea si accinge ad
esaminare il testo unificato, elaborato dalla Commissione
Lavoro, delle proposte di legge presentate dalle diverse forze
politiche sul tema della rappresentanza e rappresentatività
sindacale e dell'efficacia dei contratti collettivi di
lavoro.
Un tema importante, in quanto una società in profonda
trasformazione e che ridefinisce tutti i propri spazi di
esercizio della democrazia non può tralasciare componenti
essenziali di essa, quali sono le forme di aggregazione
sociale, perché da esse trae alimento per un suo progressivo
ed equilibrato sviluppo. In campo sindacale l'esigenza della
ridefinizione per via legislativa della rappresentanza e della
rappresentatività è ormai ineludibile e riguarda le
organizzazioni sia dei lavoratori che delle imprese. Tutti i
lavoratori pubblici o privati, delle grandi o piccole imprese
devono, con certezza di esigibilità del diritto, poter
eleggere i propri rappresentanti sindacali nell'ambito del
luogo di lavoro e a livello interaziendale per i luoghi di
lavoro più piccoli.
Con il referendum dell'11 giugno 1995 sono venute
meno sia le norme che definivano la soglia di accesso alle
trattative nel pubblico impiego, che i criteri di presunzione
di maggiore rappresentatività attribuita dallo Statuto dei
lavoratori ai sindacati confederali, favorendo la
proliferazione di tanti piccoli sindacati e la nascita di
sindacati "fantasma" dei lavoratori e delle imprese, che sta
producendo contratti sottoscritti da parti sociali sprovviste
di qualsiasi forma di legittimazione.
Questo rende ancor più urgente la necessità di definire il
carattere erga omnes degli accordi sottoscritti e
implica anche la necessità di affrontare con chiarezza il
problema di chi sia legittimato a siglare accordi che abbiano
efficacia per tutti, lavoratori iscritti e non iscritti, e di
come debba avvenire tale legittimazione.
L'attuazione della delega specifica contenuta nella legge
"Bassanini" n. 59 del 1997 ha provveduto a risolvere
positivamente il problema per i lavoratori pubblici. Diventa
oggi indispensabile, quindi, definire norme legislative di
valore universale. Le soluzioni adottate per il pubblico
impiego aiutano questo cammino, anche se la legge che dovrà
valere per tutti i lavoratori deve necessariamente tenere
conto delle diverse condizioni esistenti nel sistema pubblico
e in quello privato.
Il testo all'esame dell'Assemblea è prodotto e ha tratto
stimolo da un costante confronto con le parti sociali, che ha
rappresentato peraltro l'elemento di riferimento del lavoro
del Comitato ristretto costituito dalla Commissione Lavoro,
che si è svolto attraverso l'audizione delle organizzazioni
sindacali e datoriali (51 in totale), chiamando al confronto
ed alla proposta le diverse forme di rappresentanza dei
lavoratori e delle imprese esistenti nel nostro Paese.
Oltre ai sindacati confederali ed alle maggiori
organizzazioni degli imprenditori, la Commissione ha infatti
provveduto ad audire anche i rappresentanti delle svariate
organizzazioni di natura autonoma e non confederale operanti
in Italia. Nessuna organizzazione che lo abbia richiesto è
stata esclusa dalle audizioni.
Il provvedimento che l'Assemblea si accinge ad esaminare è
il frutto di un anno e mezzo di dialogo e di mediazione,
svoltisi sulla base delle 14 proposte di legge presentate alla
Camera dei Deputati, nell'intento di costruire una sintesi tra
opzioni politiche e culturali molto diverse e di realizzare un
testo profondamente innovativo
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e riformatore con il massimo livello di consenso possibile e
senza mortificare nessuna delle posizioni in campo.
Al contrario si vuole valorizzare la peculiare esperienza
sindacale italiana, che ha saputo far convivere sia il valore
associativo sia quello elettivo e rappresentativo, che va ben
oltre la rappresentanza degli iscritti.
Il testo proposto è quindi il risultato di un positivo e
continuo confronto con le rappresentanze e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e delle imprese e tenta di
convogliare in un contesto omogeneo proposte che si pongono
l'obiettivo dell'aggiornamento di un sistema di rappresentanza
che si è nel tempo rivelato poco idoneo a comprendere i
fenomeni e le forme organizzative derivanti dai mutamenti
dell'economia e del mercato del lavoro, oltre che rendere
esigibili i contenuti degli accordi interconfederali del
1993.
L'operazione di aggiornamento del nostro modello di
rappresentanza si è resa necessaria soprattutto negli ultimi
anni. I fenomeni intervenuti nell'economia hanno portato, da
un lato, a profonde trasformazioni nell'organizzazione del
lavoro e, dall'altro, alla frammentazione della rappresentanza
sindacale, anche nei luoghi in cui è più radicato il
sindacalismo confederale. Il referendum sulla
rappresentanza del 1995 ha contribuito, con il quadro
legislativo che ne è derivato, a dare ulteriore impulso a
questa esigenza.
La stessa Corte Costituzionale ha più volte sollecitato il
legislatore ad intervenire per sanare gli effetti che si erano
prodotti a seguito del risultato referendario, che ha
eliminato il criterio di presunta maggiore rappresentatività
senza che esso fosse sostituito da un qualsiasi altro
criterio. Ne è derivata una spinta alla frammentazione
sindacale, dal momento che per essere considerati
rappresentativi è diventato sufficiente sottoscrivere un
contratto di lavoro.
In ogni caso, proprio per evitare rischi di un'impropria
lettura del nostro lavoro, desidero sottolineare come
l'articolato proposto non intenda intervenire sugli assetti
della struttura contrattuale, né miri ad indebolire il ruolo
della concertazione e la prevalente natura confederale del
sindacalismo italiano.
1. AMBITO DI INTERVENTO NORMATIVO E RAPPORTO CON LA
LEGISLAZIONE VIGENTE
Il testo licenziato dalla Commissione Lavoro detta
disposizioni in materia di costituzione di rappresentanze
sindacali unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro,
rappresentatività e diritti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro e modalità di adesione alle
stesse, nonché in materia di efficacia dei contratti
collettivi di lavoro.
Nella legislazione vigente manca una disciplina esaustiva
delle materie sopra elencate e, quindi, il testo proposto
dalla Commissione si muove in un ambito per larga parte nuovo
o divenuto privo di punti di riferimento legislativi a seguito
dei referendum abrogativi del 1995.
L'unico vero impatto sulla legislazione vigente si
verifica in relazione al decreto legislativo 4 novembre 1997,
n. 396, in materia di contrattazione collettiva e di
rappresentatività sindacale nel pubblico impiego, nonché in
relazione al titolo III della legge n. 300 del 1970. Non v'è
dubbio che le disposizioni elaborate dalla Commissione si
sovrappongono in parte a quelle recate dal citato decreto
legislativo e dallo Statuto dei lavoratori: nel corso
dell'esame in sede referente, tuttavia, non è sembrato
opportuno introdurre norme di abrogazione espressa per evitare
che, nelle more della definizione in sede contrattuale degli
aspetti rimessi alla autonomia delle parti sociali, possano
verificarsi vuoti legislativi. Si tratta, comunque, di un
aspetto suscettibile di ulteriori approfondimenti.
2. ISTRUTTORIA LEGISLATIVA SVOLTA
La Commissione non ha ritenuto necessario, considerato
l'oggetto dell'intervento legislativo, richiedere al Governo
specifiche informazioni o relazioni tecniche
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ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
tuttavia, ha messo spontaneamente a disposizione del Comitato
ristretto uno studio in materia di rappresentanza e
rappresentatività sindacale che aveva commissionato ad un
gruppo di giuslavoristi; di tale documento il Comitato
ristretto ha tenuto il debito conto.
Come ho avuto modo di anticipare, nel corso dell'esame in
sede referente la Commissione Lavoro ha svolto un ampio ciclo
di audizioni informali, ascoltando 51 organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro. E' stato così possibile
raccogliere i diversi punti di vista in merito alla bozza di
testo unificato elaborata dal Comitato ristretto. Di alcune
preziose indicazioni si è tenuto conto nell'elaborare le norme
ora sottoposte all'Assemblea.
Sul testo unificato predisposto dalla Commissione Lavoro
hanno espresso il proprio parere favorevole le Commissioni I,
II, V, VI e VII. L'unica condizione e alcune osservazioni
contenute in tali pareri sono state recepite dalla Commissione
Lavoro.
Le osservazioni sub b), c) ed e) della I
Commissione non sono state accolte, la prima perché avrebbe
costituito una rilevante deroga al principio - costantemente
seguito dalla Commissione di merito - della salvaguardia
dell'autonomia contrattuale delle parti, la seconda perché
avrebbe rischiato di incrinare l'intero sistema di elezione
delle RSU e, conseguentemente, di misurazione della effettiva
rappresentatività delle organizzazioni sindacali, l'ultima
perché l'apporto dell'ISTAT nel procedimento di rilevazione
dei dati elettivi e associativi è apparso eccessivo alla
Commissione di merito, la quale ha ritenuto che la
composizione paritetica dei comitati di cui all'articolo 8
garantisse modalità di rilevazione dei dati sufficientemente
certe ed obiettive.
L'esigenza di tutelare l'autonomia contrattuale delle
parti è all'origine anche del mancato recepimento
dell'osservazione contenuta nel parere della II Commissione,
mentre il mancato accoglimento della osservazione sub a)
della VI Commissione deriva dalla scelta di garantire in
via legislativa alcuni fondamentali diritti del lavoratore nei
confronti delle organizzazioni sindacali e di evitare
comportamenti contrari allo spirito della nuova legge da parte
delle organizzazioni stesse.
Infine, l'osservazione sub b) della VI Commissione
incide su un punto che ha formato oggetto di un vivace
dibattito in sede referente, relativo alle modalità con le
quali sia possibile garantire coerenza fra la contrattazione
di livello nazionale e la contrattazione decentrata. La
Commissione Lavoro ha ritenuto di aver individuato un punto di
equilibrio in proposito: sarà l'Assemblea a stabilire se la
soluzione proposta sia o meno condivisibile.
3. L'ARTICOLATO DEFINITO DALLA COMMISSIONE
L'articolo 1 disciplina la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Il comma 1 sancisce
il diritto dei lavoratori a costituire le RSU nelle unità
produttive che occupano più di quindici dipendenti e nelle
unità amministrative individuate dai contratti collettivi
stipulati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, così
come individuate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
Il comma 2 affida alla contrattazione collettiva nazionale
la definizione delle modalità per l'elezione di RSU aziendali
o interaziendali nelle unità che occupano fino a quindici
dipendenti. Qualora le parti sociali non raggiungano un
accordo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
entro termini prestabiliti, interviene dapprima a sollecitare
una disciplina consensuale della materia e poi, persistendo il
disaccordo, stabilisce con proprio decreto le modalità di
costituzione delle RSU nelle unità che occupano fino a
quindici dipendenti. E' comunque precisato che le disposizioni
del decreto ministeriale si applicano solo fino a quando le
parti non stabiliscano una diversa disciplina in sede
negoziale.
Il comma 3 consente la costituzione di organismi di
coordinamento delle RSU, in
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relazione alle imprese articolate sul territorio nazionale in
più unità produttive, mentre il comma 4 attribuisce alle
organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative la
titolarità della contrattazione nelle aree e nei settori nei
quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la
contrattazione territoriale integrativa.
L'articolo 2 indica i soggetti ai quali è attribuito il
diritto di promuovere la costituzione delle RSU: si tratta
delle associazioni sindacali che hanno negoziato e
sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali,
nonché le altre organizzazioni sindacali che vantino una
determinata presenza associativa nell'unità in cui si svolge
l'elezione. Il diritto di promuovere il rinnovo delle RSU è
attribuito anche alla rappresentanza uscente, mentre il
diritto di presentare liste compete ai soggetti sopra
indicati, nonché a forme associative o a comitati di
lavoratori cui aderisca una determinata aliquota di lavoratori
occupati nell'unità in cui si svolge l'elezione.
Le disposizioni recate dall'articolo 3 riguardano il
procedimento per l'elezione delle RSU, la cui disciplina è
demandata alla contrattazione collettiva nazionale o agli
accordi interconfederali, nell'ambito dei principi indicati al
comma 1.
Il comma 5 attribuisce al giudice del lavoro la competenza
sulle controversie concernenti le elezioni. E' stabilito,
quale condizione di procedibilità della domanda, il previo
ricorso ai comitati paritetici provinciali di cui all'articolo
8, comma 7.
Il comma 6 prevede che la pubblicazione dei risultati
elettorali sia curata dal CNEL, mentre il comma 7 stabilisce
che, dopo diciotto mesi dalla sua costituzione, la RSU debba
promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di
suo rinnovo anticipato.
La composizione delle RSU è stabilita dall'articolo 4 del
testo della Commissione. Il numero dei componenti è graduato
in funzione del numero di addetti dell'unità produttiva o
amministrativa di riferimento, da calcolare secondo i criteri
indicati al comma 5. I commi 2, 3, 4 e 6 dettano speciali
norme per la rappresentanza delle categorie dei quadri, dei
dirigenti e dei lavoratori inquadrati con contratti di
parasubordinazione.
L'articolo 5 indica i diritti che competono alle RSU ed ai
loro componenti. In particolare, il comma 1 precisa che alle
RSU spetta il diritto alla contrattazione, con l'assistenza
delle associazioni sindacali rappresentative che hanno
negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati nelle
unità produttive ed amministrative di riferimento. I contratti
collettivi nazionali possono stabilire modalità con le quali
le RSU esercitano l'attività contrattuale sulle materie
rinviate ad accordi decentrati.
Il comma 2, facendo salve eventuali condizioni più
favorevoli previste dalla contrattazione collettiva, elenca in
dettaglio gli altri diritti riconosciuti alle RSU (primo fra
tutti, il diritto all'informazione), mentre i commi da 3 a 8
disciplinano la materia dei permessi retribuiti e non
retribuiti, sia per le unità produttive che per quelle
amministrative, prevedendone una graduazione in funzione delle
dimensioni dell'unità di riferimento, dettando i criteri per
la ripartizione del monte ore complessivo fra la RSU e le
organizzazioni sindacali rappresentative e riconoscendo il
diritto ai permessi retribuiti ai componenti gli organi
direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative.
Il comma 10 legittima la RSU ad esperire l'azione di cui
all'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.
L'articolo 6, invece, enumera i diritti spettanti alle
associazioni sindacali rappresentative, specificando che essi
sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati entro
limiti numerici determinati dalla contrattazione
collettiva.
L'articolo 7 afferma la competenza della magistratura del
lavoro per le controversie relative all'applicazione della
futura legge, mentre l'articolo 8 definisce il concetto di
rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale,
provinciale e aziendale.
In via transitoria sono considerati rappresentativi, ai
vari livelli di contrattazione, i sindacati firmatari di
contratti e accordi applicati nell'unità produttiva o
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amministrativa di riferimento, nonché i sindacati
monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
Con l'entrata a regime della nuova normativa saranno,
invece, considerati rappresentativi, ai vari livelli di
contrattazione, i sindacati che nel corrispondente ambito
rappresentino almeno il 5 per cento dei lavoratori del
comparto o dell'area contrattuale, considerando a tal fine la
media tra il dato associativo e il dato elettorale.
I commi 4 e 5 dettano norme speciali, rispettivamente, per
le organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche e per
le confederazioni sindacali.
La raccolta dei dati sulle adesioni ai sindacati è
affidata dal comma 6 al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Il comma 7 istituisce i comitati paritetici provinciali e,
presso il CNEL, il comitato paritetico nazionale. I comitati
garantiscono modalità di rilevazione certe ed obiettive e
certificano i dati sulle adesioni alle organizzazioni
sindacali, provvedendo altresì alla risoluzione delle
eventuali controversie.
Il comma 8 attribuisce ai comitati paritetici la verifica
dei dati relativi ai voti e alle deleghe, precisando che non
devono essere prese in considerazione le adesioni a favore di
organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un
contributo economico inferiore della metà rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni del comparto o
dell'area.
Il comma 9 stabilisce le procedure attraverso le quali i
comitati paritetici deliberano in merito alle contestazioni
relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni, mentre il
comma 10 pone a carico dei comitati un obbligo di informazione
nei confronti delle organizzazioni sindacali.
L'articolo 9 regolamenta le modalità di adesione alle
organizzazioni sindacali, individuando come strumento
ordinario per il versamento dei relativi contributi la
cessione dei crediti per salari e stipendi futuri. La cessione
ha validità quadriennale, ma in caso di revoca la sua
efficacia viene meno dopo sessanta giorni.
Il comma 3 disciplina la comunicazione, da parte del
datore di lavoro, delle iscrizioni alle organizzazioni
sindacali ai fini della verifica del dato associativo, mentre
i commi 4 e 5 fanno comunque salva ogni forma di adesione che
utilizzi strumenti diversi dalla cessione del credito: in tal
caso la verifica della rappresentatività della singola
organizzazione sindacale è subordinata al fatto che la
raccolta dei dati sulle adesioni ad essa avvenga con modalità
certificabili e i relativi contributi siano versati in un
apposito fondo.
Infine, l'individuazione dei criteri per la certificazione
dei dati associativi è rimessa, dal comma 6, a un decreto
ministeriale.
L'articolo 10 contiene norme sull'efficacia dei contratti
collettivi di lavoro. In particolare, ai sensi del comma 1, i
contratti nazionali producono effetti nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti pubblici o privati, qualora siano
sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori che
rappresentino almeno:
a) il 51 per cento dei lavoratori, come media tra
dato associativo e dato elettorale, nel comparto o nell'area
contrattuale;
b) ovvero il 60 per cento dei lavoratori, sulla
base del solo dato elettorale, nel medesimo ambito.
Gli accordi stipulati dalle RSU obbligano i datori di
lavoro alla loro osservanza nei confronti di tutti i
lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa di
riferimento.
Il comma 2 rende applicabili ai contratti collettivi
appena descritti le disposizioni dell'articolo 2077 del codice
civile, in materia di efficacia del contratto collettivo
rispetto ai contratti individuali, mentre il comma 3 precisa
che i contratti collettivi sono immediatamente produttivi di
effetti.
Il comma 4 affida alle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, che abbiano i requisiti di rappresentatività
stabiliti dall'articolo 8, la disciplina delle modalità di
consultazione dei lavoratori in materia di verifica risolutiva
dei contratti collettivi, sulla base di alcuni puntuali
criteri stabiliti dalla legge, volti a garantire la più ampia
partecipazione dei lavoratori e la democraticità
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del procedimento. In caso di inerzia delle organizzazioni
sindacali, la disciplina della consultazione dei lavoratori è
stabilita con decreto ministeriale.
L'articolo 11 detta i criteri in base ai quali si
determina la rappresentatività delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro: a tal fine occorre fare riferimento al
numero di imprese associate, al numero di addetti e alla
diffusione territoriale delle stesse.
L'articolo 12 contiene le disposizioni transitorie e
finali. Le elezioni delle RSU devono avvenire entro un anno
dall'entrata in vigore della legge. L'insediamento delle nuove
rappresentanze comporta la decadenza di quelle eventualmente
già elette in base a contratti o accordi collettivi vigenti.
In fase di prima applicazione, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale può intervenire in via sostitutiva per
stabilire le modalità di elezione delle RSU, qualora le parti
sociali non abbiano raggiunto un accordo in merito.
Ai sensi del comma 4, il primo mandato delle RSU può avere
una durata inferiore al termine ordinario di tre anni, mentre
il comma 5 fa salve per un periodo di quattro anni le forme di
adesione alle organizzazioni sindacali che non rispondano ai
requisiti indicati all'articolo 9.
Infine, il comma 6 stabilisce che, fino all'entrata a
regime del nuovo sistema di rilevazione della
rappresentatività sindacale, l'assistenza alle RSU nella
contrattazione è prestata anche dalle organizzazioni
monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
4. RISPONDENZA DEL TESTO AGLI ASPETTI INDICATI NELL'ARTICOLO
79, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO
Nella prima parte di questa relazione ho già avuto modo di
ricordare i motivi che hanno reso obbligato il ricorso alla
legge, non essendo possibile conseguire i medesimi fini
attraverso fonti diverse. Ribadisco, comunque, che obiettivo
costante della Commissione è stato quello di conservare il
massimo grado di autonomia possibile in capo alle parti
sociali, sia pure nell'ambito di criteri e principi volti a
tutelare diritti fondamentali dei lavoratori e delle
organizzazioni sindacali.
Non sono emersi dubbi circa la conformità della disciplina
proposta alla Costituzione e, in particolare, all'articolo 39
(come emerge d'altro canto dal parere favorevole espresso
dalla I Commissione) o la sua compatibilità con la normativa
dell'Unione europea, né sul rispetto delle competenze delle
regioni e delle autonomie locali.
In merito ai termini individuati dal testo della
Commissione per l'attuazione della nuova disciplina, è da
sottolineare che viene sempre garantito - anche attraverso le
disposizioni transitorie dell'articolo 12 - un ampio margine
affinché possa realizzarsi l'accordo fra le parti, mentre gli
interventi sostitutivi da parte del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale vengono consentiti solo quando il
trascorrere di un significativo lasso di tempo renda evidente
l'impossibilità di giungere ad una disciplina consensuale
della materia.
Riguardo ad eventuali oneri per la pubblica
amministrazione, si rinvia al parere favorevole senza alcuna
condizione od osservazione reso dalla Commissione Bilancio. Il
coinvolgimento del CNEL nelle procedure per la verifica dei
dati elettorali ed associativi deve anzi essere considerato un
modo per valorizzare un'istituzione che sembra tuttora
necessitare di un rilancio. La raccolta dei dati sulle
adesioni alle organizzazioni sindacali da parte delle
direzioni provinciali del lavoro appare un adempimento
sostenibile sulla base delle risorse attuali.
Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non determinano alcun
onere aggiuntivo per le imprese rispetto alla legislazione
vigente in termini di permessi sindacali.
Onorevoli colleghi! L'obiettivo del provvedimento in esame
è quello di rafforzare la rappresentanza generale e, quindi,
la democrazia sociale, con una legge di impianto
universalistico, in grado di dare principi omogenei tra il
settore pubblico e quello privato, potenziando così il ruolo
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del sindacato nella vita democratica del Paese.
Ci si propone innanzitutto di consolidare e valorizzare
l'esperienza del modello di sindacalismo confederale italiano,
realizzando una sintesi tra il suo essere sindacato
associativo ed elettivo. Vi è poi l'esigenza di contrastare
l'eccessiva frantumazione, ma garantendo il pluralismo;
misurare l'effettiva rappresentatività dei sindacati sulla
base della consistenza associativa certificata e del consenso
elettorale riscosso tra tutti i lavoratori; assicurare la
costituzione delle RSU in tutti i luoghi di lavoro o aree
territoriali per le piccole imprese, senza provocare conflitti
tra la rappresentanza sindacale firmataria dei contratti
collettivi nazionali e la rappresentanza sindacale aziendale
nella contrattazione di secondo livello; conferire efficacia
erga omnes a tutti i contratti di lavoro sottoscritti
dai sindacati dei quali sia misurabile la rappresentatività;
indicare, infine, i criteri sulla base dei quali i sindacati
dovranno disciplinare l'eventuale verifica del consenso tra i
lavoratori interessati.
Con ciò riteniamo di portare un contributo all'intero
processo di adeguamento della nostra democrazia, che si
arricchisce di nuove sedi, istituti e strumenti che ne
determinano un progressivo ed equilibrato sviluppo.
Nel rispetto del pluralismo, l'intento del legislatore
deve essere quello di contribuire a ridurre i rischi che
derivano da un'eccessiva frammentazione della rappresentanza,
senza comunque intervenire sull'autonomia della vita
associativa; ciò che si vuole regolamentare è la funzione di
rappresentanza generale che svolgono i sindacati e non invece
la loro vita associativa, che resta libera.
Ritengo che sia comune la riflessione sulla necessità che
il Parlamento operi affinché sia reso esigibile ciò che è
stato definito in forma pattizia per l'elezione dei
rappresentanti dei lavoratori con gli accordi del 1993,
riconfermati dal recente Patto sociale, dando certezza alla
rappresentatività, misurando la capacità di rappresentanza e
rendendo in questo modo più efficace la contrattazione.
Lo scrupolo di fondo è quello di realizzare una normativa
in grado di definire il giusto equilibrio tra ciò che
prescrive la norma di legge ed il rinvio alla contrattazione.
Un equilibrio che il testo proposto mi pare abbia
raggiunto.
Ritengo, inoltre, significativo che questo testo sia il
risultato di un confronto e di una elaborazione che ha visto
coinvolte tutte le forze politiche impegnate in Commissione
Lavoro, attraverso l'apporto di contributi importanti e di
segno propositivo.
Il tema del rinnovamento della rappresentanza sociale,
d'altronde, non può avere coloriture di parte e deve impegnare
tutti in uno sforzo di consapevolezza che non c'è rinnovamento
della rappresentanza politica senza un aggiornamento della
rappresentanza sociale, in grado di renderla anche più
democratica e trasparente.
Intendo pertanto ringraziare i componenti della
Commissione Lavoro, i quali hanno fornito un reale contributo
di idee e di proposte, pur nell'appartenenza a partiti e
schieramenti diversi. E' mio auspicio che questa condivisione
di intenti, che nasce dalla necessità di offrire al Paese un
importante strumento di democrazia atteso da anni dai
lavoratori e dai cittadini, si ripresenti anche durante la
discussione in Assemblea.
Pietro GASPERONI,
Relatore per la maggioranza.
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