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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2112
DDL0136-0008
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
Pag. 16 TESTO unificato della Commissione Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Costituzione delle rappresentanze sindacali
                          unitarie).
     1.  In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui
  all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
  successive modificazioni, e nelle unità amministrative
  individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di
  costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e
  3, una rappresentanza sindacale unitaria.
     2.  Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti
  possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie
  aziendali o interaziendali, con modalità definite dalla
  contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi
  interconfederali di medesimo livello.  Se in sede contrattuale
  non si perviene ad un'intesa entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro
  e della previdenza sociale convoca le parti allo scopo di
  sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della
  materia di cui al presente comma.  Se l'intesa non viene
  raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro
  e della previdenza sociale stabilisce le modalità di
  costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma con
  proprio decreto, le cui disposizioni si applicano fino alla
  definizione di una diversa disciplina da parte della
  contrattazione collettiva di livello nazionale o di accordi
  interconfederali di medesimo livello.
 
                              Pag. 17
 
     3.  Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in
  più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono
  essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo
  proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette
  nelle unità produttive o amministrative.  Le modalità di
  designazione e le competenze di tali organismi di
  coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti
  deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie
  interessate.
     4.  Nelle aree e nei settori nei quali il contratto
  collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione
  territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione
  stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente
  rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di
  coordinamento eventualmente eletti dalle rappresentanze
  sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0008 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=001 PAGFIN=0017 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0008 TIPDOCL DOCTIT0008 NDOC0008



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