| 2112 | |
| DDL0136-0008 | |
| Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
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| (suddiviso in 281 Unità Documento)
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Unità Documento n.8 (che inizia a pag.16 dello stampato)
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| Pag. 16
TESTO
unificato della Commissione
Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi
di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia
dei contratti collettivi di lavoro.
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| Art. 1.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie).
1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui
all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e nelle unità amministrative
individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di
costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e
3, una rappresentanza sindacale unitaria.
2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti
possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie
aziendali o interaziendali, con modalità definite dalla
contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi
interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale
non si perviene ad un'intesa entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale convoca le parti allo scopo di
sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della
materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene
raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale stabilisce le modalità di
costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma con
proprio decreto, le cui disposizioni si applicano fino alla
definizione di una diversa disciplina da parte della
contrattazione collettiva di livello nazionale o di accordi
interconfederali di medesimo livello.
Pag. 17
3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in
più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono
essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo
proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette
nelle unità produttive o amministrative. Le modalità di
designazione e le competenze di tali organismi di
coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti
deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie
interessate.
4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto
collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione
territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione
stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente
rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di
coordinamento eventualmente eletti dalle rappresentanze
sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.
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| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136
TOTPAG=0166 TOTDOC=0281
NDOC=0008 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD
PAGINIZ=0016 RIGINIZ=001 PAGFIN=0017 RIGFIN=017 UPAG=NO
PAGEIN=16 PAGEFIN=17
SORTRES= SORTDDL=013600A00
FASCIDC=13DDL0136 A
SORTNAV=0013600A000 00000
ZZDDLC136A NDOC0008 TIPDOCL DOCTIT0008
NDOC0008
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